IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  25 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale
n.  145  del  23 giugno  1995) concernente «Aspetti applicativi delle
nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' del 15 marzo 1996
(Gazzetta   Ufficiale   n.   74   del   28 marzo  1996),  concernente
semplificazioni  procedurali  in materia di prodotti fitosanitari, in
applicazione  del  decreto  17 marzo  1995, n. 194 e, in particolare,
l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i
prodotti  uguali  ad  altri  gia'  autorizzati, ai sensi dell'art. 5,
comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Vista  la  domanda  presentata  in  data 3 agosto 2006 dall'impresa
Green    Ravenna   S.r.l.   intesa   ad   ottenere   l'autorizzazione
all'immissione  in  commercio  del  prodotto fitosanitario denominato
ASCALON  uguale  al  prodotto  di  riferimento  denominato DISPLAY 75
registrato  al  n.  13288  con decreto direttoriale in data 30 maggio
2006 dell'impresa Agrosol S.r.l. con sede in Ravenna;
  Rilevato  che  la  verifica  tecnico-amministrativa dell'ufficio ha
accertato  la  sussistenza  dei  requisiti  per  l'applicazione delle
semplificazioni  previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale
15 marzo 1996 e in particolare che:
    il  prodotto  e'  uguale  al  prodotto  di riferimento denominato
DISPLAY 75 dell'impresa Agrosol S.r.l.;
    non  sono  intervenuti  nuovi  elementi  di  valutazione  dopo il
rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;
    sussiste  un  legittimo  accordo  con il titolare del prodotto di
riferimento;
  Rilevato  pertanto che non e' richiesto il parere della commissione
consultiva  per  i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art. 20 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Accertato  che  la classificazione del preparato denominato ASCALON
e' conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003,
n. 65;
  Ritenuto  di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di
scadenza  del  prodotto  di  riferimento  sopra  citato,  fatto salvo
l'obbligo  di  adeguamento  alle  decisioni  comunitarie  che saranno
stabilite  al  termine  della  revisione  comunitaria per la sostanza
attiva Dicloran;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:

  A  decorrere  dalla  data  del presente decreto e fino al 30 maggio
2011  l'impresa  Green  Ravenna S.r.l. con sede in via Matteotti, 16,
Ravenna,  e'  autorizzata  ad  immettere  in  commercio  il  prodotto
fitosanitario   esente  da  classificazione  di  pericolo  denominato
ASCALON con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta
allegata al presente decreto.
  Il  prodotto  e'  confezionato  nelle taglie da: g 50-100-250-500 e
kg 1-5-10-20, nonche' in sacchetti idrosolubili nelle taglie da g 250
(1\times  250  g)  - 500 (1\times 500 g) - kg1 (1\times 1kg) (4\times
250 g) - kg 2 (4\times 500 g) - kg 5 (1\times 5 kg) - kg 10 (10\times
1 kg).
  Il prodotto in questione e' preparato presso gli stabilimenti delle
imprese:
    Sti  Solfotecnica Italiana S.p.A. Cotignola (Ravenna) autorizzato
con decreti del 19 giugno 1982/22 dicembre 1997;
    Torre  S.r.l.  Torrenieri  (Siena)  autorizzato  con  decreti del
31 luglio 1975/23 settembre 2003.
  La  composizione del prodotto in questione e le relative confezioni
e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13415.
  Il  presente  decreto  e  le  etichette  allegate,  con le quali il
prodotto  deve  essere  posto  in commercio, saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 16 gennaio 2007
                                      Il direttore generale: Borrello