(all. 1 - art. 1)
                               Annesso

Proposta  di  modifica  all'art.  7,  comma  2  del  disciplinare  di
produzione  dei  vini  a denominazione di origine controllata «Bianco
               della Valdinievole» tipologia Vinsanto.

    L'art.  7,  comma 2  del  disciplinare  di  produzione del vino a
denominazione  di  origine controllata «Bianco della Valdinievole» e'
cosi' modificato:

                               Art. 7.
    (omissis)
    Il vino a D.O.C. «Bianco della Valdinievole» Vinsanto deve essere
immesso al consumo con le seguenti caratteristiche:
      colore: dal paglierino all'ambrato piu' o meno fulvo;
      odore: intenso, etereo, tipico;
      sapore:    armonico,   morbido   con   retrogusto   amarognolo,
caratteristico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,0% vol. di cui:
        per  il  tipo  dolce: almeno 12,0% vol. effettivo e un minimo
potenziale di 5,0% vol.;
        per  il  tipo  semisecco:  almeno  13,0%  vol. effettivo e un
massimo potenziale di 4,0% vol.;
        per  il  tipo secco: almeno 14,0% vol. effettivo e un massimo
potenziale di 3,0% vol.
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      acidita' volatile massima: 1,50 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
    (omissis)