Annesso Proposta di modifica all'art. 7, comma 2 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco della Valdinievole» tipologia Vinsanto. L'art. 7, comma 2 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bianco della Valdinievole» e' cosi' modificato: Art. 7. (omissis) Il vino a D.O.C. «Bianco della Valdinievole» Vinsanto deve essere immesso al consumo con le seguenti caratteristiche: colore: dal paglierino all'ambrato piu' o meno fulvo; odore: intenso, etereo, tipico; sapore: armonico, morbido con retrogusto amarognolo, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,0% vol. di cui: per il tipo dolce: almeno 12,0% vol. effettivo e un minimo potenziale di 5,0% vol.; per il tipo semisecco: almeno 13,0% vol. effettivo e un massimo potenziale di 4,0% vol.; per il tipo secco: almeno 14,0% vol. effettivo e un massimo potenziale di 3,0% vol. acidita' totale minima: 4,5 g/l; acidita' volatile massima: 1,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l. (omissis)