Art. 2.
                         Condizioni generali
    Gli  interventi,  di  cui  al  presente decreto, sono subordinati
all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.
    Ai  sensi  del  comma 35  dell'art.  5  del  decreto ministeriale
8 agosto  2000,  n.  593,  e' data facolta' al soggetto proponente di
richiedere   una   anticipazione   per   un   importo   pari  al  30%
dell'intervento  concesso.  Ove  detta  anticipazione  sia concessa a
soggetti  privati  la  stessa dovra' essere garantita da fidejussione
bancaria o polizza assicurativa di pari importo.
    Nello  svolgimento delle attivita' progettuali i costi di ciascun
progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non
potranno superare il 25% del costo totale del progetto.
    Per  i  progetti  che prevedono l'intervento MIUR nella forma del
credito    agevolato    e    contributo   nella   spesa   la   durata
dell'ammortamento e' stabilito come segue:
      progetti  che  prevedono  una  durata  fino a 24 mesi (al netto
della   maggiorazione   di   cui   all'ultimo   comma   del  presente
articolo nonche'  di  eventuali  ulteriori  proroghe)  il  periodo di
ammortamento  e'  fissato  in  10  anni in rate semestrali, costanti,
posticipate,  comprensive  di  capitale ed interessi, a partire dalla
seconda   scadenza  semestrale  successiva  alla  data  di  effettiva
conclusione della ricerca;
      progetti  che  prevedono  una durata di oltre 24 mesi fino a 48
mesi  (al  netto  della  maggiorazione  di  cui  all'ultimo comma del
presente articolo nonche' di eventuali ulteriori proroghe) il periodo
di  ammortamento  e'  fissato in 9 anni in rate semestrali, costanti,
posticipate,  comprensive  di  capitale ed interessi, a partire dalla
seconda   scadenza  semestrale  successiva  alla  data  di  effettiva
conclusione della ricerca;
      progetti  che  prevedono  una durata di oltre 48 mesi fino a 60
mesi  (al  netto  della  eventuale  maggiorazione  di  cui all'ultimo
comma del presente articolo) il periodo di ammortamento e' fissato in
8  anni  in  rate  semestrali,  costanti, posticipate, comprensive di
capitale  ed  interessi,  a partire dalla seconda scadenza semestrale
successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.
    Con successiva comunicazione il Ministero fornira' alla banca, ai
fini  della  stipula  del contratto di finanziamento, la ripartizione
per  ciascun  soggetto  proponente del costo ammesso e della relativa
quota di contributo
    La  durata  del  progetto potra' essere maggiorata fino a 12 mesi
per  compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle
attivita  poste  in  essere  dal  contratto,  fermo  restando  quanto
stabilito  all'art.  5,  comma  20  del decreto ministeriale 8 agosto
2000, n. 593.