IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Visto  il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra Rojkowska Barbara, nata a Pruchniku
(Polonia) il 7 novembre 1970, cittadina polacca, diretta ad ottenere,
ai  sensi  dell'art.  12  del  sopra indicato decreto legislativo, il
riconoscimento   del   proprio   titolo   professionale   polacco  di
«Psychologa»  ai  fini  dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio  della
professione di psicologa;
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Diplom  Psychologii»,  conseguito  presso  la  «Uniwersytet Slaski w
Katowicach Wydzial pedagogiki i Psychologii» in data 4 luglio 2002;
  Rilevato che da informazioni assunte presso la competente autorita'
polacca,  nel  caso  della  sig.ra  Rojkowska  Barbara risulta che la
stessa  e' in possesso dei requisiti previsti dalle norme transitorie
che,  al  momento  dell'entrata  in  vigore  della  legge  polacca di
istituzione  dell'ordine  professionale degli psicologi, permettevano
l'iscrizione all'albo. La sig.ra Rojkowska infatti era in possessoria
sia  del  titolo  accademico  previsto che dei due anni di esperienza
professionale come stabilito dall'art. 7 dell'8 giugno 2001;
  Considerato che ha anche documentato esperienza professionale;
  Viste  le  conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del
26 ottobre 2006;
  Sentito  il  conforme  parere del rappresentante di categoria nelle
sedute sopra indicate;
  Considerato  che la richiedente non ha una formazione professionale
completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della  professione di
psicologa  -  sez. A,  per  cui  appare  necessario  applicare misure
compensative   consistenti  nelle  seguenti  materie:  1)  psicologia
dinamica;   2)   teoria   e   tecnica   dei   tests;  3)  deontologia
professionale,  oppure,  a  scelta dell'istante in un tirocinio di un
anno presso una struttura pubblica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Rojkowska  Barbara,  nata  a  Pruchniku  (Polonia) il
7 novembre   1970,  cittadina  polacca,  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale  di  cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso
all'albo degli psicologi - sez. A e per l'esercizio della professione
in Italia.