Art. 3.

                Denuncia annuale delle uve DO e/o IGT

  1.  Ai  fini  della rivendicazione delle produzioni dei vini DO e/o
IGT  il conduttore interessato deve presentare la denuncia annuale di
produzione  delle  uve DO e/o IGT direttamente alla competente Camera
di  commercio,  anche  per  via  telematica  o  informatica, entro il
termine  del 10 dicembre di ciascun anno, previsto dal regolamento CE
n.  1282/2001 per la presentazione della dichiarazione generale della
produzione vitivinicola.
  2.  La  denuncia  deve  essere compilata utilizzando la modulistica
conforme  allo  schema riportato all'allegato 1 del presente decreto,
tenendo  conto  degli  elementi  e  delle  istruzioni riportati nello
stesso  allegato.  In  particolare  sono  da  indicare  nella  stessa
modulistica  gli  esuberi  delle rese di uve DO dei relativi vigneti,
nei  limiti  ammessi  dai  rispettivi  disciplinari,  e  le  relative
destinazioni produttive.
  3.  I  conduttori  che  conferiscono totalmente le uve alle cantine
sociali o ad altri organismi associativi possono delegare l'organismo
associativo  di  appartenenza a presentare la denuncia. Limitatamente
alle  uve  IGT,  i  predetti  organismi  associativi possono altresi'
presentare  una  denuncia  sotto  forma di elenco riepilogativo delle
produzioni  degli  associati,  contenente  in  ogni  caso  tutti  gli
elementi di cui all'allegato 1.
  4.  Qualora  il conduttore intenda rivendicare la DO e/o la IGT per
le relative partite di vino precedentemente alla scadenza del termine
di cui al comma 1, pur non disponendo di tutti gli elementi necessari
per  la  compilazione della denuncia, presenta alla competente Camera
di  commercio una preventiva dichiarazione contenente i dati relativi
alle uve destinate alla produzione delle partite di vino in questione
e  con  la  quale attesta, a titolo di autocertificazione, che per la
produzione  di  tali vini sono stati rispettati tutti gli adempimenti
tecnico-amministrativi  previsti  dalla normativa vigente in materia,
fermo  restando  che  le  stesse  produzioni  di  uve dovranno essere
successivamente indicate nella denuncia di cui al presente decreto.