Art. 4.

Verifica  documentale  delle  denunce e certificazione delle uve DO e
                                 IGT

  1.  Fatte  salve le competenze dei soggetti autorizzati a svolgere,
l'attivita'  di  controllo  sulla  produzione  dei  vini  di qualita'
prodotti   in   regioni  determinate  (V.Q.P.R.D.),  ai  sensi  della
normativa  vigente  in  materia,  la  competente Camera di commercio,
previa  verifica  documentale  della  rispondenza  dei dati contenuti
nella denuncia ai requisiti prescritti dal disciplinare di produzione
rilascia  al conduttore anche per via telematica, entro trenta giorni
dal  termine di cui all'art. 3, comma 1, oppure entro quindici giorni
dalla  presentazione  della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 4,
la ricevuta prevista dall'art. 16 della legge n. 164/1992, redatta su
modello conforme all'allegato 2 del presente decreto.
  2.  In  caso di riparto delle uve tra il conduttore ed altri aventi
diritto  nell'ambito  aziendale,  oppure  nel  caso che il conduttore
abbia  ceduto o intenda cedere a terzi l'uva denunciata, la Camera di
commercio,  su  richiesta  del  conduttore,  provvede a frazionare la
ricevuta in due o piu' ricevute, conformemente allo schema del citato
allegato  2,  tenendo  conto delle indicazioni fornite dal conduttore
medesimo nell'apposito quadro della denuncia.
  3. I conduttori o gli aventi diritto che conferiscono totalmente le
uve  alle  cantine  sociali  o ad altri organismi associativi, devono
trasferire ai predetti organismi le ricevute ad essi rilasciate dalla
competente   Camera  di  commercio.  Gli  stessi  conduttori  possono
altresi'  delegare l'organismo associativo di appartenenza a ritirare
le  relative  ricevute.  Limitatamente  alle  uve  IGT, la competente
Camera di commercio puo' rilasciare al predetto organismo associativo
un'unica   ricevuta,   riferita  alla  denuncia  riepilogativa  delle
produzioni degli associati di cui all'art. 3, comma 3.