Art. 4. Verifica documentale delle denunce e certificazione delle uve DO e IGT 1. Fatte salve le competenze dei soggetti autorizzati a svolgere, l'attivita' di controllo sulla produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.), ai sensi della normativa vigente in materia, la competente Camera di commercio, previa verifica documentale della rispondenza dei dati contenuti nella denuncia ai requisiti prescritti dal disciplinare di produzione rilascia al conduttore anche per via telematica, entro trenta giorni dal termine di cui all'art. 3, comma 1, oppure entro quindici giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 4, la ricevuta prevista dall'art. 16 della legge n. 164/1992, redatta su modello conforme all'allegato 2 del presente decreto. 2. In caso di riparto delle uve tra il conduttore ed altri aventi diritto nell'ambito aziendale, oppure nel caso che il conduttore abbia ceduto o intenda cedere a terzi l'uva denunciata, la Camera di commercio, su richiesta del conduttore, provvede a frazionare la ricevuta in due o piu' ricevute, conformemente allo schema del citato allegato 2, tenendo conto delle indicazioni fornite dal conduttore medesimo nell'apposito quadro della denuncia. 3. I conduttori o gli aventi diritto che conferiscono totalmente le uve alle cantine sociali o ad altri organismi associativi, devono trasferire ai predetti organismi le ricevute ad essi rilasciate dalla competente Camera di commercio. Gli stessi conduttori possono altresi' delegare l'organismo associativo di appartenenza a ritirare le relative ricevute. Limitatamente alle uve IGT, la competente Camera di commercio puo' rilasciare al predetto organismo associativo un'unica ricevuta, riferita alla denuncia riepilogativa delle produzioni degli associati di cui all'art. 3, comma 3.