Art. 5.

Gestione dei dati produttivi delle produzioni DO e IGT ed adempimenti
degli enti ed organismi preposti alla certificazione ed ai controlli.

  1.  Contestualmente alle operazioni di cui all'art. 4 la competente
Camera  di  commercio, in adempimento al disposto di cui all'art. 16,
comma 4  della  legge  n.  164/1992,  provvede  ad  immettere  i dati
relativi  alle denunce ed alle ricevute, ivi compresi i dati relativi
ai  quantitativi delle produzioni vinicole atte a diventare vini DO e
IGT,   per  le  varie  tipologie  regolamentate,  nel  SIAN  (Sistema
Informativo  Agricolo  Nazionale)  e  nel  sistema  informativo della
relativa   regione   o   provincia  autonoma,  al  fine  di  renderli
disponibili  in  tempo  reale  a tutti gli enti ed organismi preposti
alla  gestione  dei  dati  produttivi  ed  ai  controlli  nel settore
vitivinicolo,  in  conformita' alla normativa comunitaria e nazionale
vigente in materia.