Art. 5. Gestione dei dati produttivi delle produzioni DO e IGT ed adempimenti degli enti ed organismi preposti alla certificazione ed ai controlli. 1. Contestualmente alle operazioni di cui all'art. 4 la competente Camera di commercio, in adempimento al disposto di cui all'art. 16, comma 4 della legge n. 164/1992, provvede ad immettere i dati relativi alle denunce ed alle ricevute, ivi compresi i dati relativi ai quantitativi delle produzioni vinicole atte a diventare vini DO e IGT, per le varie tipologie regolamentate, nel SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e nel sistema informativo della relativa regione o provincia autonoma, al fine di renderli disponibili in tempo reale a tutti gli enti ed organismi preposti alla gestione dei dati produttivi ed ai controlli nel settore vitivinicolo, in conformita' alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.