Art. 6. Adempimenti successivi dei produttori e degli enti ed organismi preposti alla gestione dei dati produttivi, alla certificazione ed ai controlli. 1. I conduttori o gli aventi diritto, ovvero gli elaboratori di prodotti vitivinicoli atti a diventare DO e/o IGT, nonche' le cantine sociali o gli altri organismi associativi, sono tenuti a conservare agli atti documentali le ricevute DO e IGT per almeno cinque anni. 2. In caso di riclassificazione di partite di prodotti vitivinicoli atti a diventare DO e/o IGT, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 164/1992, i produttori di cui al comma 1 sono tenuti ad effettuare le relative comunicazioni all'Ufficio dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio ed alla competente Camera di commercio, prima della relativa annotazione obbligatoria nei registri, utilizzando il modello conforme all'allegato 3. 3. I produttori, di cui al comma 1, sono altresi' tenuti ad effettuare, utilizzando il modello conforme all'allegato 3, le comunicazioni relative all'assemblaggio di partite di vino gia' certificate con la DO ed appartenenti alla medesima annata, prima della relativa annotazione obbligatoria nei registri. In tal caso gli stessi produttori devono altresi' trasmettere agli Organismi di cui al comma 2, entro sette giorni dalla predetta annotazione nei registri, apposita autocertificazione sottoscritta dall'enologo di cui alla legge n. 129/1991 - o di altro tecnico abilitato all'esercizio della professione, il cui ordinamento professionale consenta l'effettuazione delle determinazioni analitiche di seguito indicate - responsabile del processo di assemblaggio che attesti la conformita' della partita DO risultante dall'assemblaggio, identificata con il relativo numero di lotto ai sensi del decreto legislativo n. 109/1992, ai parametri chimico-fisici stabiliti dal relativo disciplinare di produzione. I medesimi produttori devono inoltre conservare agli atti documentali per almeno cinque anni copia conforme dei certificati di idoneita' di cui al decreto ministeriale 25 luglio 2003 richiamato nelle premesse, relativi alle partite di provenienza. 4. La competente Camera di commercio provvede, entro quindici giorni dal recepimento delle comunicazioni di cui ai comma 2 e 3, ad immettere i relativi dati nel SIAN e nel sistema informativo della relativa regione o provincia autonoma, a titolo di aggiornamento dei dati di cui all'art. 5 del presente decreto. La competente Camera di commercio e' altresi' tenuta ad immettere nei predetti sistemi informativi i dati relativi al declassamento di partite DO all'uopo comunicati dal competente Ufficio dell'Ispettorato centrale repressione frodi.