Art. 6.

Adempimenti  successivi  dei  produttori  e  degli  enti ed organismi
preposti alla gestione dei dati produttivi, alla certificazione ed ai
                             controlli.

  1.  I  conduttori  o  gli aventi diritto, ovvero gli elaboratori di
prodotti vitivinicoli atti a diventare DO e/o IGT, nonche' le cantine
sociali  o  gli altri organismi associativi, sono tenuti a conservare
agli atti documentali le ricevute DO e IGT per almeno cinque anni.
  2. In caso di riclassificazione di partite di prodotti vitivinicoli
atti  a  diventare  DO  e/o IGT, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della
legge  n.  164/1992,  i  produttori  di cui al comma 1 sono tenuti ad
effettuare  le  relative  comunicazioni  all'Ufficio dell'Ispettorato
centrale   repressione   frodi  competente  per  territorio  ed  alla
competente  Camera  di  commercio,  prima  della relativa annotazione
obbligatoria   nei   registri,   utilizzando   il   modello  conforme
all'allegato 3.
  3.  I  produttori,  di  cui  al  comma 1,  sono  altresi' tenuti ad
effettuare,  utilizzando  il  modello  conforme  all'allegato  3,  le
comunicazioni  relative  all'assemblaggio  di  partite  di  vino gia'
certificate  con  la  DO  ed appartenenti alla medesima annata, prima
della relativa annotazione obbligatoria nei registri. In tal caso gli
stessi  produttori  devono altresi' trasmettere agli Organismi di cui
al  comma 2,  entro  sette  giorni  dalla  predetta  annotazione  nei
registri,  apposita  autocertificazione  sottoscritta dall'enologo di
cui   alla   legge  n.  129/1991  -  o  di  altro  tecnico  abilitato
all'esercizio  della  professione,  il  cui ordinamento professionale
consenta  l'effettuazione  delle determinazioni analitiche di seguito
indicate  -  responsabile del processo di assemblaggio che attesti la
conformita'    della   partita   DO   risultante   dall'assemblaggio,
identificata  con  il  relativo  numero di lotto ai sensi del decreto
legislativo  n.  109/1992,  ai parametri chimico-fisici stabiliti dal
relativo  disciplinare  di  produzione.  I medesimi produttori devono
inoltre conservare agli atti documentali per almeno cinque anni copia
conforme  dei certificati di idoneita' di cui al decreto ministeriale
25 luglio  2003  richiamato  nelle premesse, relativi alle partite di
provenienza.
  4.  La  competente  Camera  di  commercio  provvede, entro quindici
giorni  dal recepimento delle comunicazioni di cui ai comma 2 e 3, ad
immettere  i  relativi  dati nel SIAN e nel sistema informativo della
relativa  regione o provincia autonoma, a titolo di aggiornamento dei
dati  di cui all'art. 5 del presente decreto. La competente Camera di
commercio  e'  altresi'  tenuta  ad  immettere  nei  predetti sistemi
informativi  i  dati relativi al declassamento di partite DO all'uopo
comunicati   dal   competente   Ufficio   dell'Ispettorato   centrale
repressione frodi.