Art. 7.

             Codici delle DO e IGT e relative tipologie

  1. Sono  riportati  nell'allegato  4  l'elenco  dei codici dei vini
DOCG,  DOC  e  IGT  finora riconosciuti, articolati per tipologia, da
utilizzare,  conformemente  alle  istruzioni  riportate  nello stesso
allegato 4:
    a) per  la compilazione della modulistica relativa alle richieste
di  iscrizione o alle richieste di variazioni di iscrizioni agli albi
e/o   agli  elenchi,  conformemente  alle  disposizioni  dell'Accordo
Stato-regioni e province autonome del 25 luglio 2002 richiamato nelle
premesse;
    b) per  la  compilazione  della  denuncia,  delle ricevute, delle
comunicazioni,  nonche'  per  la gestione dei dati di cui al presente
decreto;
    c) per la compilazione della dichiarazione di giacenza dei vini e
dei  prodotti  vinicoli  di  cui  decreto ministeriale 25 maggio 2004
richiamato   nelle  premesse,  a  decorrere  dalla  dichiarazione  da
presentare entro il 10 settembre 2007;
    d) per  la  compilazione  della  modulistica prevista dal decreto
ministeriale 25 luglio 2003 richiamato nelle premesse.
  2. L'elenco dei codici dei vini DOCG, DOC e IGT di cui all'allegato
4   e'   immesso  nel  SIAN  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto.  Anche  su  segnalazione delle
regioni  e province autonome interessate, gli eventuali aggiornamenti
al   predetto   elenco   sono  adottati  con  apposito  provvedimento
ministeriale  da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.   I   nuovi   codici  sono  attribuiti  con  i  decreti  di
approvazione  o  di  modifica  dei  disciplinari dei vini DO e IGT ed
inseriti contestualmente nel SIAN.