Art. 7. Codici delle DO e IGT e relative tipologie 1. Sono riportati nell'allegato 4 l'elenco dei codici dei vini DOCG, DOC e IGT finora riconosciuti, articolati per tipologia, da utilizzare, conformemente alle istruzioni riportate nello stesso allegato 4: a) per la compilazione della modulistica relativa alle richieste di iscrizione o alle richieste di variazioni di iscrizioni agli albi e/o agli elenchi, conformemente alle disposizioni dell'Accordo Stato-regioni e province autonome del 25 luglio 2002 richiamato nelle premesse; b) per la compilazione della denuncia, delle ricevute, delle comunicazioni, nonche' per la gestione dei dati di cui al presente decreto; c) per la compilazione della dichiarazione di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli di cui decreto ministeriale 25 maggio 2004 richiamato nelle premesse, a decorrere dalla dichiarazione da presentare entro il 10 settembre 2007; d) per la compilazione della modulistica prevista dal decreto ministeriale 25 luglio 2003 richiamato nelle premesse. 2. L'elenco dei codici dei vini DOCG, DOC e IGT di cui all'allegato 4 e' immesso nel SIAN entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Anche su segnalazione delle regioni e province autonome interessate, gli eventuali aggiornamenti al predetto elenco sono adottati con apposito provvedimento ministeriale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I nuovi codici sono attribuiti con i decreti di approvazione o di modifica dei disciplinari dei vini DO e IGT ed inseriti contestualmente nel SIAN.