Art. 3. 1. Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi previsti dall'art. 1 si provvede a carico delle risorse finanziarie rese disponibili dai soggetti firmatari dell'Accordo di programma che sono autorizzati a trasferire le medesime risorse sulla contabilita' speciale di cui al comma 3. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a trasferire l'importo di 8 milioni di euro sulla contabilita' speciale di cui al comma 3, a valere sulle risorse finanziarie stanziate dall'art. 1, comma 101, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 3. A tal fine e' autorizzata l'apertura di un apposita contabilita' speciale, all'uopo istituita, intestata al presidente della provincia di Varese con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.