Art. 3.
  1. Agli   oneri  derivanti  dalla  realizzazione  degli  interventi
previsti  dall'art.  1 si provvede a carico delle risorse finanziarie
rese disponibili dai soggetti firmatari dell'Accordo di programma che
sono  autorizzati a trasferire le medesime risorse sulla contabilita'
speciale di cui al comma 3.
  2. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma 1  il  Dipartimento della
protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri e'
autorizzato  a  trasferire  l'importo  di  8 milioni  di  euro  sulla
contabilita'  speciale  di  cui  al  comma 3,  a valere sulle risorse
finanziarie stanziate dall'art. 1, comma 101, della legge 23 dicembre
2005, n. 266.
  3. A tal fine e' autorizzata l'apertura di un apposita contabilita'
speciale, all'uopo istituita, intestata al presidente della provincia
di  Varese  con  le  modalita'  previste dall'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.