Art. 4.
  1. Per  la realizzazione delle opere ricomprese nel Piano approvato
dal  Commissario delegato, con esclusione di quelle previste all'art.
1  della presente ordinanza, i soggetti interessati possono convocare
apposite  Conferenze  di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge n.
241  del  1990.  In  tal  caso i termini temporali previsti dall'art.
14-ter della legge n. 241 del 1990, possono essere ridotti fino ad un
terzo.
  2. Il Prefetto di Varese assicura la regolarita' e la funzionalita'
delle iniziative da porre in essere da parte dei soggetti individuati
nel  piano  delle  opere rispetto alle finalita' di cui alla presente
ordinanza, evitando la sovrapposizione delle iniziative adottate.
  3. All'approvazione  dei  progetti  delle  opere  e degli impianti,
provvede  il  Commissario  delegato  sentito  il  Prefetto  di Varese
relativamente agli aspetti di cui al comma 2.
  4. Al  fine  di  garantire  il necessario supporto amministrativo e
tecnico   alle  attivita'  da  porre  in  essere  per  consentire  la
realizzazione  del  «grande  evento» di cui al decreto del Presidente
del  Consiglio  dei Ministri 2 dicembre 2005, il Commissario delegato
e'   autorizzato   ad   istituire   un'apposita   struttura  composta
complessivamente  da non piu' di sei unita' di personale appartenenti
alla pubblica amministrazione.
  5. Al  personale  della  struttura di cui al comma 4 e' corrisposta
una   indennita'   mensile  onnicomprensiva  ad  eccezione  del  solo
trattamento di missione, quantificata forfettariamente in misura pari
a 100 ore di straordinario.
  6. Agli  oneri  di  cui  al  comma 5 si provvede a carico del Fondo
della protezione civile che presenta la necessaria disponibilita'.
  7. Per consentire l'avvio delle iniziative previste nel piano delle
opere  approvato  dal  Commissario  delegato  il  Dipartimento  della
protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri e'
autorizzato  ad  anticipare  risorse finanziarie, da trasferire sulla
contabilita'  speciale  intestata al Commissario delegato, nel limite
di 7 milioni di euro, a carico del Fondo della protezione civile, che
sara'  reintegrato  con le risorse finanziarie stanziate dall'art. 1,
comma 101, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.