IL   MINISTRO   PER   LE   RIFORME  E  L'INNOVAZIONE  NELLA  PUBBLICA
                           AMMINISTRAZIONE


                           di concerto con


              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


                                e con


                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Vista   la  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri»;
  Visto   il   decreto   legislativo  n.  303  del  1999  concernente
«L'ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «norme    generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche  «ed,  in  particolare,  l'art. 46, commi 8 e 9, del citato
decreto,  che  individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi
per  lo svolgimento della propria attivita' e determina la disciplina
delle   modalita'  di  riscossione  dei  contributi  a  carico  delle
amministrazioni,  rinviando,  per  quanto  riguarda  il  sistema  dei
trasferimenti  per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti
del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica e, a seconda
del  comparto,  dei  Ministri competenti, nonche', per gli aspetti di
interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza
unificata Stato-regioni e Stato-citta';
  Visto altresi', l'art. 46, comma 10, del decreto legislativo n. 165
del 2001, secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono
direttamente  al  bilancio  dell'ARAN,  che  provvede  a definire con
propri  regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il
funzionamento e la gestione finanziaria;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001,
n.   70,   recante:   «Regolamento  di  organizzazione  dell'Istituto
superiore  di  sanita',  a  norma dell'art. 9 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 419»;
  Vista  la  deliberazione  assunta  nella  seduta n. 5 del 29 luglio
1998,  dall'organismo  di  coordinamento  dei  comitati di settore ed
approvata  nella  successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella
quale  e'  stata  concordata  con l'ARAN la quota fissa di contributo
posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila (euro 3,10)
per  ciascun  dipendente,  ai  fini  del  funzionamento  della stessa
Agenzia,  secondo  quanto disposto dall'art. 46, comma 8, lettera a),
del decreto legislativo n. 165 del 2001;
  Preso  atto  che  i  dati  relativi al personale in servizio presso
l'amministrazione  interessata  dal  presente  decreto debbono essere
desunti  dall'ultimo  conto  annuale  del  personale  pubblicato  dal
Ministero dell'economia e delle finanze;
  Ravvisata  pertanto,  la necessita' di provvedere - di concerto con
il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con il Ministro della
salute  -  alla  definizione  del  sistema dei trasferimenti a favore
dell'ARAN,  posti  a  carico  degli  istituti  ed  enti  di ricerca e
sperimentazione   vigilati   dal   Ministero  della  salute,  ed,  in
particolare, dell'Istituto superiore di sanita' (ISS);

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto,  la  riscossione delle somme a titolo di contributo a favore
dell'ARAN,  ai  sensi  dell'art. 46, comma 8, lettera a), del decreto
legislativo  n.  165  del  2001,  a carico dell'Istituto superiore di
sanita'  (ISS)  e'  attuata  con  le modalita' stabilite dai seguenti
articoli.