Art. 2. 1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'Istituto superiore di sanita' (ISS), individua la somma complessiva di contributo dovuta all'ARAN per l'anno successivo, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze e tenuto conto della quota annuale di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera a), secondo alinea, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'Istituto superiore di sanita' (ISS) provvede a versare l'importo dovuto direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilita' speciale intestata all'ARAN n. 149726 presso la sezione tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione alla medesima Agenzia.