Art. 2.
  1.  Entro  il  31 ottobre  di ciascun anno, l'Istituto superiore di
sanita'  (ISS),  individua  la somma complessiva di contributo dovuta
all'ARAN per l'anno successivo, sulla base dei dati forniti dal conto
annuale   del   personale   in   servizio  pubblicato  dal  Ministero
dell'economia  e  delle finanze e tenuto conto della quota annuale di
contributo   individuale  concordata  tra  l'ARAN  e  l'organismo  di
coordinamento  dei  comitati  di  settore,  ai  sensi  dell'art.  46,
comma 8,  lettera a),  secondo alinea, del decreto legislativo n. 165
del 2001.
  2.  Entro  il  28 febbraio di ciascun anno, l'Istituto superiore di
sanita'  (ISS)  provvede  a  versare  l'importo  dovuto  direttamente
all'ARAN   mediante   accreditamento   sulla   contabilita'  speciale
intestata  all'ARAN n. 149726 presso la sezione tesoreria provinciale
dello  Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione alla medesima
Agenzia.