Art. 10.
            Informativa nei confronti dell`Unione europea
  1.   Il   Ministero   dei   trasporti  trasmette  annualmente  alla
Commissione  europea,  per  ciascun  progetto  ammesso all'aiuto, una
descrizione  sommaria  nella forma di cui all'allegato B del presente
decreto, nonche' copia della domanda iniziale.
  2.   Le  imprese  beneficiarie  sono  altresi'  tenute  a  produrre
annualmente   una  relazione  di  avanzamento  di  ciascun  progetto,
contenente  tutte le informazioni necessarie per l'informativa dovuta
alla  Commissione,  a  norma  del  regolamento  (CE)  n. 659/1999 del
Consiglio   del  22 marzo  1999  e  delle  relative  disposizioni  di
attuazione.