Art. 11. Clausola di sospensione 1. Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, l'esecuzione del presente decreto e' subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea delle misure contenute nell'art. 1, commi 1040 e 1041, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' alle condizioni e/o limitazioni delle misure medesime eventualmente imposte dalla relativa decisione di autorizzazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 marzo 2007 Il Ministro: Bianchi