Art. 11.
                       Clausola di sospensione
  1.  Ai  sensi  dell'art.  3  del  Regolamento  (CE) n. 659/1999 del
Consiglio  del  22 marzo  1999,  l'esecuzione del presente decreto e'
subordinata  alla  preventiva approvazione da parte della Commissione
europea  delle misure contenute nell'art. 1, commi 1040 e 1041, della
legge   27 dicembre   2006,  n.  296,  nonche'  alle  condizioni  e/o
limitazioni   delle   misure  medesime  eventualmente  imposte  dalla
relativa decisione di autorizzazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 5 marzo 2007
                                                 Il Ministro: Bianchi