Art. 3.
            Ambito di applicazione e ammontare dell'aiuto
  1.  L'aiuto  all'innovazione  di  prodotto  e  di  processo  di cui
all'art.  2  puo'  essere  accordato fino ad un massimo del 20% delle
spese ammissibili come definite all'art. 4.
  2.  L'ammontare  dell'aiuto  relativo  ai progetti disciplinati dal
presente decreto non puo' eccedere:
    a) quanto  ai  progetti di innovazione prodotto, l'importo di 150
euro  per  tonnellata  di  stazza lorda compensata della nave oggetto
dell'applicazione innovativa;
    b) quanto  ai  progetti  di  innovazione processo, l'importo di 5
milioni di euro.
  3.  Eventuali  deroghe  ai  limiti  di  cui  sopra  debbono  essere
espressamente  autorizzate  dall'Unione  europea, previa notifica dei
relativi progetti.