Art. 3. Ambito di applicazione e ammontare dell'aiuto 1. L'aiuto all'innovazione di prodotto e di processo di cui all'art. 2 puo' essere accordato fino ad un massimo del 20% delle spese ammissibili come definite all'art. 4. 2. L'ammontare dell'aiuto relativo ai progetti disciplinati dal presente decreto non puo' eccedere: a) quanto ai progetti di innovazione prodotto, l'importo di 150 euro per tonnellata di stazza lorda compensata della nave oggetto dell'applicazione innovativa; b) quanto ai progetti di innovazione processo, l'importo di 5 milioni di euro. 3. Eventuali deroghe ai limiti di cui sopra debbono essere espressamente autorizzate dall'Unione europea, previa notifica dei relativi progetti.