Art. 8. Erogazione dell'aiuto 1. E' consentita la corresponsione di anticipi, non superiori al 50% del contributo spettante sulla spesa sostenuta nell'anno per ciascun progetto, previa presentazione di idonea garanzia bancaria che verra' svincolata a lavori ultimati. 2. Il saldo viene corrisposto ad ultimazione del progetto, sentito il parere del Comitato di cui al precedente art. 6, previa presentazione da parte dell'impresa beneficiaria di apposita istanza, corredata di tutta la documentazione comprovante le spese sostenute per la realizzazione del progetto innovativo.