Art. 2.
                   Modalita' di acquisizione dati
    1. Le  banche  incaricate  dei  servizi  di cassa/tesoreria e gli
uffici  postali  che  svolgono  analoghi servizi, in seguito indicati
come  «cassieri»,  non  possono  accettare  mandati  di  pagamento  e
ordinativi di incasso privi del codice gestionale.
    2.  Le  informazioni codificate sono trasmesse quotidianamente al
SIOPE  tramite  i  cassieri, secondo le regole di colloquio tesorieri
Banca d'Italia, consultabili sul sito internet www.siope.tesoro.it.
    3.  Ai fini della trasmissione dei dati al SIOPE, ciascun ente e'
identificato  da  un codice-ente assegnato dall'Istituto nazionale di
statistica     (ISTAT),     consultabile     sul     sito    internet
www.siope.tesoro.it.  I  cassieri  degli  enti  di  nuova istituzione
chiedono  il  codice-ente  alla sede provinciale della Banca d'Italia
competente  per  territorio,  attraverso  la comunicazione del codice
fiscale e della legge o del provvedimento istitutivo.
    4.  Gli  incassi effettuati, ai sensi della normativa vigente, in
assenza di ordinativo di incasso, sono codificati dai cassieri con il
codice previsto per gli «incassi in attesa di regolarizzazione» o per
«gli incassi da regolarizzare derivanti da anticipazioni di cassa». A
seguito  dell'emissione  dei  relativi ordinativi di incasso da parte
dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi.
    5.  I  pagamenti effettuati, ai sensi della normativa vigente, in
assenza  del titolo di pagamento, sono codificati dai cassieri con il
codice previsto per i «pagamenti in attesa di regolarizzazione» o per
«i   pagamenti   da   regolarizzare  derivanti  dal  reintegro  delle
anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei relativi titoli
di  pagamento  da  parte  dell'ente,  tali  codici sono sostituiti da
quelli definitivi.
    6.  Entro  il  giorno  20 di ogni mese, i cassieri trasmettono al
SIOPE  informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilita'
liquide  dei  singoli  enti alla fine del mese precedente, secondo lo
schema previsto all'allegato B al presente decreto.