Art. 3.
                          Accesso al SIOPE
    1. Ciascuna   struttura   sanitaria   accede   alle  informazioni
codificate  relative  alla  propria  gestione,  nonche'  a  tutte  le
informazioni ed elaborazioni presenti sul SIOPE riguardanti gli altri
enti.
    2.  Le  modalita'  tecniche di accesso al SIOPE sono indicate nel
sito Internet www.siope.tesoro.it.
    3.  La  Banca  d'Italia  e'  il  gestore  del  SIOPE  e  provvede
all'attivita' necessaria all'accesso alle informazioni codificate, in
conformita'  alle  disposizioni previste dal presente decreto e sulla
base  delle  autorizzazioni  che verranno rilasciate dal Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato.