(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
            PROTETTA DEL «FARRO DI MONTELEONE DI SPOLETO»
                               Art. 1.
                            Denominazione
    La  denominazione  di  origine  protetta  «Farro di Monteleone di
Spoleto»  e'  riservata  alla granella prodotta dalla varieta' locale
della specie Triticum dicoccum (Schubler) e che risponda ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
                    Caratteristiche del prodotto
    Il  «Farro  di  Monteleone di Spoleto» e' un ecotipo locale della
specie   Triticum   dicoccum   (2n = 4 x =  28),  tipico  della  zona
delimitata  all'art.  3, e che ha assunto, grazie all'adattamento nel
tempo  al  clima  ed  ai  terreni  dell'area delimitata, le singolari
caratteristiche  morfo-fisiologiche  che  lo  distinguono  dal  farro
ottenuto in altre zone geografiche:
      habitus primaverile;
      altezza della pianta inferiore a 120 centimetri;
      grado di accestimento medio;
      portamento semieretto a fine accestimento;
      piante con culmi e foglie sottili con glaucescenza variabile da
debole a media;
      spiga  di piccole dimensioni, tendenzialmente piatta e aristata
a maturazione di colore bianco sporco;
      glumelle strettamente aderenti alla cariosside;
      cariosside   con   abbondante   peluria   apicale,  pronunciata
gibbosita', a frattura vitrea;
      colore marrone chiaro ambrato, caratteristica che conferisce un
particolare  carattere  di differenziazione, riscontrabile in tutti i
prodotti anche dopo la molitura.
    Il  «Farro  di  Monteleone  di  Spoleto»  D.O.P. viene immesso al
consumo nelle seguenti tipologie:
      farro  integrale: si presenta in chicchi allungati e ricurvi di
colore  marrone  chiaro  ambrato,  spogliato  della  pula.  Al palato
risulta consistente e asciutto;
      farro  semiperlato: differisce da quello integrale solo per una
leggera  graffiatura (molatura) della superficie della cariosside che
resta  intera.  Visivamente risulta piu' chiaro del farro integrale e
al  palato piu' morbido. Pertanto e' il piu' indicato per minestre ed
insalate di farro;
      farro  spezzato:  e'  ottenuto  dai  chicchi di farro integrale
cioe' semplicemente svestiti della pula spezzando ogni chicco in piu'
parti  (tre  o  quattro parti) e successivamente vagliato nel calibro
attraverso   una   macchina  vagliatrice.  Visivamente  presenta  una
colorazione  marrone  chiaro  ambrato ed un aspetto caratterizzato da
scaglie vitree;
      semolino   di   farro:  e'  ottenuto  per  molitura  del  farro
integrale, si presenta come tritello piu' fine dello spezzato, ma non
polveroso per la sua caratteristica vitrea. Al palato si dissolve con
una sensazione di pastosita'. Il colorito e' marrone molto chiaro.
                               Art. 3.
                         Zona di produzione
    La  zona  di  produzione  della  D.O.P.  «Farro  di Monteleone di
Spoleto»  ricade nell'area montana (di altitudine maggiore o uguale a
700 m  s.l.m.)  dell'area  sud  est  della  provincia  di  Perugia  e
comprende:   l'intero   territorio   amministrativo   dei  comuni  di
Monteleone   di   Spoleto   e   Poggiodomo  e  parte  del  territorio
amministrativo dei comuni di Cascia, Sant'Anatolia di Narco, Vallo di
Nera e Scheggino.
    La   linea   di   delimitazione   dell'areale  inizia,  in  senso
antiorario,  da  sud e segue il confine tra la provincia di Perugia e
la  provincia  di  Rieti,  fino  alla localita' Fonte Ruzzo. La linea
risale  quindi  verso  nord  seguendo  la strada doganale che collega
Fonte Ruzzo alla localita' Fonte del Sorcio, successivamente prosegue
sulla strada che si dirige verso la localita' Onelli, all'interno del
comune  di  Cascia, fino alla localita' Chiesa di San Sisto. Prosegue
poi  sulla  strada  che  si dirige a Cascia. Da Cascia procede per la
strada  in  direzione  ovest verso Roccaporena passando per localita'
Capanne di Roccaporena, fino ad intersecare il confine amministrativo
tra  il  comune  di  Cascia  e il comune di Poggiodomo. Risale quindi
verso  nord lungo il confine amministrativo del comune di Poggiodomo,
fino  alla  localita'  Casali  del  Lago. Da Casali del Lago la linea
segue  la  strada  verso  sud  fino a localita' Forcella e di seguito
localita'  San  Pietro,  fino  a giungere alla localita' Forchetta di
Vallo.  Da  Forchetta di Vallo la linea segue la strada che passa per
localita'  Casale  Montecastello  e Casale Forcella, fino all'innesto
con  la strada provinciale n. 471 all'interno del territorio comunale
di  Sant'Anatolia  di  Narco. Il confine dell'areale procede lungo il
corso della strada provinciale n. 471 in direzione sud e passando per
localita'  Caso  fino  a  localita'  Gavelli. Da localita' Gavelli la
linea  passa  lungo la strada che si dirige verso localita' Romitorio
di  Sant'Antonio e successivamente, entrando nel comune di Scheggino,
fino  a  localita'  Pozzo  Massarini.  Da  localita'  Pozzo Massarini
prosegue  fino  a  localita'  Immagine, poi continua in direzione sud
ovest  lungo il confine amministrativo della provincia di Perugia con
la  provincia di Terni. La delimitazione segue fino al confine con la
provincia di Rieti (punto di fine e partenza).
                               Art. 4.
                         Prova dell'origine
    Al  fine  di  garantire  l'origine  del  prodotto  ogni  fase del
processo  produttivo  deve  essere monitorata documentando per ognuna
gli  input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in
appositi   elenchi,  gestiti  dalla  struttura  di  controllo,  delle
particelle    catastali,    dei    coltivatori/produttori    e    dei
confezionatori,   nonche'  attraverso  la  denuncia  tempestiva  alla
struttura  di  controllo  delle  quantita'  prodotte, e' garantita la
tracciabilita'  del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche,
iscritte  nei  relativi  elenchi,  sono  assoggettate al controllo da
parte  della  struttura  di  controllo,  secondo  quanto disposto dal
disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
                               Art. 5.
                        Metodo di ottenimento
    Lavorazioni   del  terreno:  la  lavorazione  del  terreno  viene
eseguita  in  ottobre-novembre  per  permettere  ai  semi  delle erbe
infestanti  di germinare ed insediarsi dopo le piogge di fine estate.
La  tecnica  colturale  adottata  e'  quella  tradizionale, in uso da
centinaia  di  anni:  le  lavorazioni  principali  del terreno, quali
aratura  e rippatura, sono autunnali o primaverili. La profondita' di
aratura  e'  di  30-35  cm con rovesciamento completo della zolla; il
terreno cosi' lavorato viene lasciato «maturare» per tutto l'inverno.
Prima della semina viene effettuata l'erpicatura
    Semina:  la  semente da utilizzare per la produzione di granella,
certificabile  come «Farro di Monteleone di Spoleto», e' compresa tra
120 e 150 kg/ha di granella vestita che deve provenire esclusivamente
da coltivazioni effettuate nel territorio delimitato.
    La produzione massima consentita di granella vestita di «Farro di
Monteleone di Spoleto» e' fissata in 3,0 tonnellate per ettaro.
    Il  «Farro  di Monteleone di Spoleto» viene seminato a primavera,
dal  1° febbraio fino al 10 maggio. La semina e' fatta meccanicamente
a file o a spaglio.
    Concimazione,  diserbo:  «Farro di Monteleone di Spoleto» vengono
somministrate  concimazioni  in  copertura  soltanto nei terreni meno
fertili e nelle situazioni di avvicendamento piu' sfavorevoli. Questa
consuetudine  e'  legata  sia  alle abitudini dell'agricoltura locale
che,  a causa delle scarse potenzialita' produttive dell'ambiente, fa
poco  uso  di  prodotti  chimici,  sia  alla  grande  suscettibilita'
all'allettamento  del  farro, se coltivato su terreni troppo fertili.
Sui  terreni  piu'  poveri,  o  in successione a cereali ripetuti per
diversi  anni,  al  farro  vengono praticate letamazioni nell'autunno
precedente  la  semina. Il «Farro di Monteleone di Spoleto» non viene
mai diserbato chimicamente.
    La   concimazione   all'impianto   e'   esclusivamente  organica,
letamica, o di derivazione letamica.
    Raccolta:  la  raccolta  avviene  nei  mesi  di  luglio,  agosto,
settembre.   La   raccolta   e'  eseguita  per  mietitrebbiatura.  Le
produzioni  sono  comprese  tra  0,6  e  3,0 tonnellate per ettaro di
granella vestita.
    Fasi  successive  alla  raccolta: la filiera tecnologica prevede,
dopo  la  raccolta,  anche  una  serie di altre operazioni, diverse a
seconda della tipologia da ottenere:
      farro integrale: e' il farro solamente decorticato ovvero viene
tolta  soltanto  la  pula esterna, si tratta della tipologia di farro
lavorato   che   subisce  meno  interventi  tra  quelle  immesse  nel
commercio;
      farro  semiperlato:  e' il farro intero molito esternamente con
una  leggera  molatura  della cariosside attraverso l'utilizzo di una
macchina  molitrice,  per  portare  ad  una  riduzione  dei  tempi di
cottura;
      farro  spezzato:  consiste  nella spezzatura, molto grossa, del
farro    decorticato,    ottenendo    come    risultato   una   grana
tradizionalmente  usata  per  ridurre  i  tempi di cottura di zuppe e
minestre;
      semolino di farro: consiste nella molitura del farro al fine di
ottenere  un  semolino  piuttosto grezzo, con un tritello piu' grande
della farina, ma piu' fine del farro spezzato.
    Conservazione:   il   prodotto   viene   immagazzinato,  come  da
tradizione, nelle seguenti modalita':
      in sacchi o balloni,
      in silos.
    Le  operazioni  di coltivazione e condizionamento devono avvenire
nel   territorio   indicato  all'art.  3  al  fine  di  garantire  la
tracciabilita'  ed  il  controllo  e per non alterare la qualita' del
prodotto.
                               Art. 6.
                        Legame con l'ambiente
    Le  particolari  caratteristiche  fisiche  ed  organolettiche del
«Farro  di  Monteleone di Spoleto» e soprattutto la tipica cariosside
dal  colore  ambrato e dalla consistenza vitrea alla frattura sono da
imputare alla combinazione delle condizioni pedoclimatiche della zona
di   produzione   ed  in  particolare  ai  terreni  calcarei  sassosi
posizionati  sopra  ai  700  m  s.l.m.  che  impediscono  il ristagno
dell'acqua nelle stagioni umide.
    Le sperimentazioni e gli studi scientifici realizzati, dimostrano
che  l'utilizzazione  della  semente  del  «Farro  di  Monteleone  di
Spoleto»  in  altre  zone  della  Valnerina  da'  un prodotto che col
passare  degli  anni  perde  le caratteristiche specifiche diventando
bianconato,  a  testimonianza  del  fatto  che  c'e'  stata una forte
ecotipizzazione connessa alla zona di produzione individuata all'art.
3  del presente disciplinare di produzione, causata anche da un forte
isolamento  geografico,  tanto  da  costituire  uno specifico ecotipo
locale.
    Dalle   analisi   sperimentali   ufficiali,  ne  e'  derivata  la
descrizione  botanica  della  cariosside:  la descrizione morfologica
prevede dimensioni medio-piccole, frattura vitrea e di colore marrone
chiaro ambrato, distinguendosi dagli altri tipi di farro.
    E'  una pianta ad habitus primaverile, adatta alla semina di fine
inverno  nelle zone montane, questo spiega il forte legame geografico
ed  antropologico con l'ambiente della zona delimitata all'art. 3. La
conformazione    dell'altopiano    e'   origine   delle   particolari
caratteristiche  climatiche  del  territorio con lunghi inverni molto
rigidi  con  frequenti  gelate  che  si  protraggono  fino a maggio e
pochissime   settimane   estive   con   elevate  temperature  diurne;
condizioni  climatiche  alle  quali  resiste fruttuosamente l'ecotipo
«Farro  di  Monteleone di Spoleto» adattatosi nel corso del tempo. Il
terreno e' di tipo alluvionale carsico, mediamente dotato di sostanza
organica,  con elevata dotazione di fosforo e bassa disponibilita' di
potassio.
    Tali    caratteristiche    e    condizioni    hanno   determinato
l'individuazione  della perimetrazione sopra esposta per garantire le
caratteristiche organolettiche del prodotto.
    A  Monteleone di Spoleto, nella «tomba della biga» (tomba etrusca
risalente  al  VI secolo avanti Cristo), sono stati rinvenuti reperti
di  cereali,  tra  cui  anche  cariossidi di farro appartenenti molto
probabilmente   proprio   alla   specie  che  tradizionalmente  viene
coltivata  oggi  a Monteleone di Spoleto, ovvero Triticum dicoccum, a
testimonianza  della  sua  larga diffusione e utilizzo tra le colture
cerealicole  di  quel  tempo.  Nell'area  in  questione,  la  ricerca
d'archivio ha consentito di recuperare e conservare prove documentali
attestanti  che  fin  dal  XVI  secolo  la coltivazione del farro era
largamente   praticata,   poi  il  suo  uso  si  e'  protratto  nelle
consuetudini  agrarie della zona nei secoli successivi fino ai nostri
giorni.  Un  dato  certo  e inconfutabile conferma che nel passato la
principale  zona  di coltivazione del farro era Monteleone e ne danno
testimonianza  persino  i  residenti  nelle  zone  limitrofe a quella
delimitata  all'art.  3  sostenendo: «lo coltivano la' perche' fin da
gli  antichi romani ... questo farro di Monteleone ... qui nella zona
c'e'  sempre  stato».  Gli  usi  tradizionali della granella di farro
inquadrano  meglio  la  dimensione storica del farro rispetto al silo
ambiente.  Le  tecniche  di  preparazione  dei terreni, la scelta dei
tempi  giusti  della  semina  e  della raccolta la cura con cui viene
lavorato  ed immesso al commercio nelle varie tipologie e soprattutto
le  numerose  ricette  culinarie  locali  che i produttori della zona
hanno  saputo  mantenere e tramandare nell'arco degli anni aggiungono
quel  valore  umano  che  piu'  di ogni altro fattore rende tipica la
denominazione di origine di un prodotto.
                               Art. 7.
                              Controlli
    Il  controllo  sulla  conformita' del prodotto al disciplinare e'
svolto  conformemente  a  quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del
regolamento CE n. 510/2006.
                               Art. 8.
                            Etichettatura
    Il  «Farro  di Monteleone di Spoleto» viene immesso al consumo in
sacchetti   di   plastica   garantiti   per  l'inalterabilita'  delle
caratteristiche organolettiche e di salubrita' del prodotto, del peso
di ø kg e di 1 kg e in sacchi di carta o di nailon del peso di 25 kg.
Il   prodotto   confezionato   in   sacchetti   di   plastica   viene
commercializzato  con la tecnica del sottovuoto, utilizzata per tutte
le  tipologie  di  prodotto, ovvero per farro integrale, semiperlato,
spezzato  e  semolino.  Le  confezioni  del  «Farro  di Monteleone di
Spoleto»  D.O.P. devono rispettare tutte le norme di legge in materia
di  etichettatura  ed  in  particolare  dovranno essere adeguatamente
sigillate.  Il  prodotto  deve  essere  condizionato  in modo tale da
garantire  una  adeguata  protezione.  Gli  imballaggi  devono essere
nuovi,  puliti atossici e conformi alla vigente normativa comunitaria
e  nazionale di riferimento, cosi' come carte o stampe ivi inserite e
a contatto con il prodotto.
    La  confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri
di  stampa  chiari e leggibili, oltre al logo della denominazione, al
simbolo  grafico  comunitario e relative menzioni e alle informazioni
corrispondenti   ai   requisiti   di   legge  le  seguenti  ulteriori
indicazioni:
      nome  e  cognome  o  ragione  sociale,  indirizzo  o  sede  del
confezionatore;
      data di confezionamento;
      peso netto all'origine (comunque soggetto a calo naturale);
      l'acronimo D.O.P.;
      la  tipologia  di  farro  confezionata secondo quanto descritto
all'art. 2 del presente disciplinare di produzione;
      la dicitura «Prodotto di montagna».
    a) Il   logo   e'   composto  da  un  rettangolo  contenente  una
cornice-linea,  con  rapporto base/altezza= 1,15. Nella parte destra,
compare  la  sagoma di profilo di un leone rampante con due spighe di
farro  sulla  zampa anteriore destra. In basso vi e' un campo, con in
evidenza  sei  spighe di farro. Di fronte al leone in alto a sinistra
e' scritto «Farro di Monteleone di Spoleto» D.O.P.
    b) La base minima ammessa e' di 2,5 cm.
    c) La dicitura «Farro di Monteleone di Spoleto» D.O.P. e' ammessa
sia in colore nero, sia in pantone 1805 (rosso bordeaux).
    d) Tipo di caratteri: Times SC.
    e) Specifiche  dei  colori:  pantone  131  (bronzo), pantone 1805
(rosso bordeaux), nero, sfondo bianco.
    Nel  caso  dell'utilizzazione del logo per l'etichettatura, si fa
obbligo  di  rispettare  rigorosamente  le proporzioni dei caratteri,
secondo la rappresentazione grafica di seguito riportata.
    E'   comunque  ammesso  l'uso  del  logo  in  scala  di  grigi  o
monocromatico.

         ---->  Vedere IMMAGINE a pag. 50 della G.U.  <----

                               Art. 9.
                        Prodotti trasformati
    I  prodotti  per  la  cui preparazione e' utilizzato il «Farro di
Monteleone  di  Spoleto»  D.O.P.  anche  a  seguito  di  processi  di
elaborazione  e  di trasformazione, possono essere immessi al consumo
in   confezioni  recanti  il  riferimento  alla  detta  denominazione
d'origine  protetta  senza  l'apposizione  del  logo  comunitario,  a
condizione che:
      il  prodotto  a  denominazione  d'origine protetta, certificato
come  tale, costituisca il componente esclusivo della specie Triticum
dicoccum (Schubler);
      gli   utilizzatori   del  prodotto  a  denominazione  d'origine
protetta  siano  autorizzati  dai  titolari del diritto di proprieta'
intellettuale  conferito  dalla registrazione della D.O.P. riuniti in
consorzio  incaricato  alla  tutela  dal  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali.  Lo  stesso  consorzio incaricato
provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri e a vigilare sul
corretto uso della denominazione d'origine protetta. In assenza di un
consorzio  di  tutela  incaricato le predette funzioni saranno svolte
dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari e forestali in
quanto  autorita'  nazionale  preposta all'attuazione del regolamento
(CE) n. 510/06.