L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 18 dicembre 2006;
  Visti:
    la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    la legge 23 agosto 2004, n. 239;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    il  decreto  del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
68;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97;
    la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/01;
    la   deliberazione  dell'Autorita'  18 marzo  2004,  n.  40/04  e
successive  modifiche  ed  integrazioni (di seguito: deliberazione n.
40/04);
    la deliberazione dell'Autorita' 6 maggio 2004, n. 70/04;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29 luglio  2004,  n.  138/04 e
successive  modifiche  ed  integrazioni (di seguito: deliberazione n.
138/04);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29 settembre 2004, n. 168/04 e
successive  modifiche  ed  integrazioni (di seguito: deliberazione n.
168/04);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  27 luglio  2005, n. 158/05 (di
seguito: deliberazione n. 158/05);
    la  deliberazione dell'Autorita' 28 settembre 2005, n. 203/05 (di
seguito: deliberazione n. 203/05);
    la  deliberazione  dell'Autorita' 19 dicembre 2005, n. 279/05 (di
seguito: deliberazione n. 279/05);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  27 aprile  2006,  n. 87/06 (di
seguito: deliberazione n. 87/06);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  6 giugno  2006,  n. 108/06 (di
seguito: deliberazione n. 108/06);
    il  documento per la consultazione 30 maggio 2006, Atto n. 13/06,
intitolato  «Standard  nazionale  di comunicazione tra distributori e
venditori  di  gas  naturale»  (di  seguito:  primo  documento per la
consultazione);
    il  documento  per  la  consultazione  26 settembre 2006, atto n.
28/06,   intitolato   «Standard   nazionale   di   comunicazione  tra
distributori  e  venditori  di gas naturale - Seconda consultazione -
Proposte    finali»   (di   seguito:   secondo   documento   per   la
consultazione);
  Considerato che:
    l'art.  2,  comma 12, lettera g), della legge n. 481/1995 prevede
che  l'Autorita'  controlli  lo svolgimento dei servizi con poteri di
ispezione,  di  accesso, di acquisizione della documentazione e delle
notizie  utili, determinando altresi' i casi di indennizzo automatico
da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente
ove  il  medesimo  soggetto  non  rispetti le clausole contrattuali o
eroghi  il  servizio  con  livelli  qualitativi  inferiori  a  quelli
stabiliti nel regolamento di servizio;
    l'art.  2,  comma 12, lettera h), della legge n. 481/1995 prevede
che   l'Autorita'   emani   direttive  concernenti  la  produzione  e
l'erogazione  dei  servizi  da parte dei soggetti esercenti i servizi
medesimi,  definendo in particolare i livelli generali e specifici di
qualita';
    la  separazione  societaria  dell'attivita'  di  distribuzione da
quella   di  vendita  del  gas  comporta  l'esistenza  di  flussi  di
informazioni  tra  i  distributori  ed  i  venditori  strumentali sia
all'effettuazione  delle  prestazioni  di  cui  alla deliberazione n.
168/04  richieste  dai  clienti  finali  sia  alla  sostituzione  del
venditore  nella fornitura di gas, flussi caratterizzati da modalita'
di  trasmissione  e ricezione delle informazioni differenti e tali da
rendere difficoltosa l'apertura del mercato del gas;
    la   deliberazione   n.   87/06   che   modifica  ed  integra  la
deliberazione  n.  40/04  in  tema  di accertamento documentale della
sicurezza  degli  impianti  di utenza del gas, individua all'art. 16,
comma 7,  la  sequenza  ed i principali contenuti delle comunicazioni
tra distributori e venditori di gas naturale ai fini dell'attivazione
della fornitura di gas;
    la  deliberazione  n.  138/04  disciplina  tra  l'altro i casi di
sostituzione  del  venditore  nella fornitura di gas a clienti finali
mediante  regole  per  l'accesso  alla  rete e per la rilevazione dei
prelievi  presso i punti di riconsegna interessati dalla sostituzione
del venditore;
    la   deliberazione   n.   138/04   e'   stata   modificata  dalla
deliberazione n. 108/06, che ha approvato il «Codice di rete tipo per
il servizio di distribuzione del gas» (di seguito: CRGD);
    la   deliberazione  n.  168/04  definisce  in  tema  di  qualita'
commerciale  dei servizi di distribuzione, di misura e di vendita del
gas  livelli  specifici  e  generali di qualita' e prevede indennizzi
automatici  in  caso  di  mancato  rispetto  dei livelli specifici di
qualita'  con  riferimento alle richieste di prestazioni da parte dei
clienti finali;
    al fine di assicurare il sostanziale rispetto della deliberazione
n. 168/04, di favorire l'apertura del mercato del gas e di ridurre le
inefficienze del sistema, la deliberazione n. 158/05 ha modificato la
deliberazione n. 168/04 tra l'altro mediante l'aggiunta dell'art. 34,
comma 5, che prevede che «entro il 31 ottobre 2005 le associazioni di
categoria  dei  distributori e dei venditori definiscono una proposta
di  standard nazionale di trasmissione delle richieste di prestazione
di qualita' commerciale»;
    in attuazione di quanto disposto dall'art. 34, comma 5, di cui al
precedente alinea le associazioni dei distributori e dei venditori di
gas  hanno  fatto  pervenire  all'Autorita'  una comunicazione (Prot.
26880  del  14 novembre  2005)  recante  una  proposta  che individua
internet  quale  canale  di  trasmissione  delle  informazioni ed una
e-mail con allegati file in formato Excel e/o Pdf quale modalita' per
l'invio delle informazioni, prevedendo che la definizione dei modelli
in   formato   Excel   sia  demandata  ad  ogni  singola  impresa  di
distribuzione;
    con  la  deliberazione n. 279/05 l'Autorita' ha deciso di avviare
il  procedimento  per  la  formazione  di provvedimenti in materia di
standard  di  comunicazione  tra  distributori  e  venditori  di  gas
naturale,   anche   in  considerazione  del  fatto  che  la  proposta
presentata dalle associazioni dei distributori e dei venditori di gas
naturale costituisce un importante punto di partenza, ma non risponde
adeguatamente  alle  finalita'  di efficienza e di ottimizzazione dei
costi per il sistema;
    l'individuazione  di uno standard unico obbligatorio nazionale di
comunicazione tra i distributori ed i venditori di gas si e' prestata
in  particolar modo alla sperimentazione della metodologia di Analisi
di  impatto  della  regolazione (Air) ai sensi della deliberazione n.
203/05,   in   quanto   deve   avvenire  nella  massima  trasparenza,
coinvolgendo  in  modo  significativo tutti i soggetti a vario titolo
interessati mediante un processo di consultazione;
    l'intervento di regolazione e' motivato da esigenze:
      a) giuridiche,  in  relazione  alla necessita' di assicurare un
accesso  alle reti del gas naturale su basi trasparenti e in modo non
discriminatorio;
      b) sociali,  relative  alle  criticita'  evidenziate in seguito
alle  ricognizioni  svolte  dall'Autorita'  sul grado di apertura del
mercato  del  gas  naturale,  ed  in  particolare alla difficolta' di
sostituire  il  proprio fornitore di gas con un altro (switching) con
la conseguente assenza di stimoli per il miglioramento del servizio;
      c) economiche, in relazione principalmente all'abbattimento dei
costi  di  comunicazione tra distributore e venditore, in un contesto
liberalizzato in cui tali soggetti sono separati;
    e'  opportuno  che  l'obiettivo  generale  di razionalizzazione e
standardizzazione  dei flussi informativi tra i soggetti operanti nel
settore  del  gas naturale, finalizzato a creare le condizioni per un
mercato  sempre  piu' competitivo, sia perseguito attraverso obblighi
di maggiore trasparenza e tutela dei clienti finali;
    e'  altresi' opportuno che tale obiettivo generale sia articolato
nei seguenti tre obiettivi specifici:
      a) favorire   il  rispetto  delle  tempistiche  previste  dalle
deliberazioni  inerenti  le  prestazioni  di  qualita'  commerciale e
l'accesso  alle  reti di distribuzione locale per la sostituzione del
fornitore;
      b) favorire l'entrata di nuovi soggetti nella vendita del gas;
      c) facilitare il cambio di fornitore per le utenze intermedie e
piccole;
    l'individuazione di uno standard minimo obbligatorio nazionale di
comunicazione richiede la definizione:
      a) di  un canale di comunicazione, quale ad esempio il servizio
postale, il fax, l'e-mail o il portale web;
      b) di  un  vettore  di  comunicazione,  ossia  la  struttura di
supporto  delle  informazioni, quale ad esempio il foglio elettronico
Excel o equivalente;
      c) delle regole di processo in termini di:
        elenco   delle   prestazioni   di   servizio   oggetto  delle
comunicazioni;
        numero  di  comunicazioni  minime necessarie per l'esecuzione
della richiesta;
        contenuti minimi obbligatori delle comunicazioni;
        regole  complementari  quali,  in  via esemplificativa ma non
esaustiva, scadenze principali e criteri di validita';
    il primo documento per la consultazione ha presentato:
      a) gli  esiti  della  ricognizione operata dall'Autorita' tra i
distributori  ed  i  venditori di gas naturale ai fini di raccogliere
informazioni  sull'attuale  sistema  degli  standard  di trasmissione
delle   richieste   sia  commerciali  sia  per  cambio  di  fornitore
utilizzati dai soggetti operanti in Italia;
      b) le  principali  proposte  in  tema  di  canale  e vettore di
comunicazione   con   riferimento   alle   seguenti  quattro  opzioni
alternative:
        opzione  0,  ovvero nessun intervento di regolazione rispetto
alla situazione attuale;
        opzione   1,   ovvero  l'utilizzo  dell'e-mail  semplice  con
allegati fogli elettronici in formato Excel o equivalente;
        opzione  2,  ovvero  l'utilizzo  dell'e-mail  certificata con
allegati in formato CSV (Comma Separated Value), firmato digitalmente
e marcato temporalmente;
        opzione  3,  ovvero  l'utilizzo  dell'e-mail  certificata con
allegati  fogli  in formato XML (Extensible Markup Language), firmato
digitalmente e marcato temporalmente;
    l'individuazione   delle   opzioni   in   tema   di  standard  di
comunicazione,  presentate  nel primo documento per la consultazione,
e' stata effettuata in modo tale che lo standard fosse:
      a) sostitutivo della carta;
      b) coerente  con  la  prassi  attuale  diffusa  nelle aziende e
l'evoluzione attesa;
      c) coerente  con  lo  stato  dell'arte  della  tecnologia e non
vincolato a tecnologie proprietarie;
      d) di  non rilevante impatto per le aziende in termini di tempo
e di costi di attuazione;
      e) compatibile   ed   abilitante   l'automazione  del  rapporto
contrattuale tra distributore e venditore;
    le osservazioni presentate dai soggetti al primo documento per la
consultazione hanno evidenziato in particolare:
      a) l'opportunita'  che  lo  standard  di comunicazione riguardi
tutti  i  clienti  finali  allacciati a reti di distribuzione del gas
naturale,  pur  essendo  i clienti alimentati in alta/media pressione
esclusi dall'applicazione della deliberazione n. 168/04;
      b) la  necessita'  di  riferire  lo  standard  obbligatorio  di
comunicazione  all'utente  della  rete  di  distribuzione anziche' al
venditore  di gas naturale, alla luce del fatto che il primo potrebbe
essere  diverso  dal  venditore  al  dettaglio  che  ha  in essere un
contratto  di  fornitura  con  il  cliente finale e l'opportunita' di
integrare la regolazione attuale chiarendo l'obbligo di trasferimento
degli  indennizzi  automatici  lungo  tutta  la  catena  dei rapporti
commerciali per arrivare al cliente finale;
      c) l'opportunita'  che  lo  standard nazionale di comunicazione
sia pensato quale standard minimo che i distributori debbano comunque
gestire  ed  al quale i venditori debbono adeguarsi, senza che questo
pregiudichi soluzioni piu' evolute utilizzabili previo accordo tra le
parti;
    in  esito  all'esame delle osservazioni al primo documento per la
consultazione   ed   in   ottemperanza   a   quanto   previsto  dalla
deliberazione  n.  203/05  in  tema  di  Air  e' stata effettuata una
seconda   consultazione   caratterizzata   dalle   seguenti  proposte
principali:
      a) accoglimento   dell'istanza  di  estensione  dello  standard
obbligatorio  di  comunicazione a tutti i clienti finali allacciati a
reti  di  distribuzione  locale,  sia  alimentati  in  bassa  che  in
alta/media  pressione, ai fini di una maggiore omogeneita' dei flussi
informativi;
      b) non  accoglimento  dell'istanza di riferire lo standard solo
all'utente  del  servizio  di distribuzione, ma allargamento anche al
venditore  in  quanto  soggetto  che mantiene contatti diretti con il
cliente finale;
      c) previsione  che da una parte il venditore di gas naturale al
dettaglio  assicuri,  mediante accordi con i soggetti interposti, che
le   richieste  di  prestazione  vengano  inoltrate  al  distributore
interessato  entro  tre  giorni  lavorativi dalla data di ricevimento
della  richiesta  da  parte  del  cliente  finale  e che, dall'altra,
l'utente del servizio di distribuzione assicuri, mediante accordi con
gli  altri  soggetti interposti e con il venditore di gas naturale al
dettaglio,  che  l'indennizzo  automatico  ricevuto  dal distributore
venga  accreditato  al  cliente finale interessato nei tempi previsti
dalla deliberazione n. 168/04;
      d) individuazione di:
        un'opzione   base,   minima  e  obbligatoria,  caratterizzata
dall'uso  della  posta  elettronica certificata e da allegati firmati
digitalmente  e  marcati  temporalmente  nonche'  dalla  presenza del
codice del punto di riconsegna del gas, ove gia' realizzato, come uno
dei  contenuti  obbligatori  da  riportare  nell'oggetto della e-mail
inviata per la richiesta della prestazione, per tutte le richieste di
prestazioni commerciali diverse dai preventivi;
        la  possibilita'  di  utilizzare  in  alternativa  alla posta
elettronica  certificata  modalita'  tecniche  di  trasmissione  piu'
evolute,  del  tipo «Application-to-Application» o «Web-Application»,
purche'  in  modo  imparziale  e  non  discriminatorio  e  mettendo a
disposizione anche l'agenda degli appuntamenti;
      e) l'istituzione   di   un   gruppo   di   lavoro   finalizzato
all'individuazione:
        del vettore di comunicazione per l'opzione base;
        delle   regole   di  comunicazione  e  dei  contenuti  minimi
obbligatori  delle  richieste  di prestazioni commerciali e di cambio
del fornitore;
        di   un'opzione  a  regime,  caratterizzata  da  standard  di
comunicazione evoluti;
      f) tempi  di  attuazione che consentano la graduale attivazione
della  nuova  disciplina  in  tema di standard di comunicazione ed in
particolare:
        il   1° luglio   2007  come  data  di  avvio  per  l'utilizzo
obbligatorio  del  canale  di comunicazione individuato per l'opzione
base, ossia della posta elettronica certificata;
        un  transitorio fino al 31 dicembre 2007, nel quale ammettere
per  la  trasmissione  dei  dati il formato Excel o equivalente e per
l'invio di documenti, quali il preventivo, il formato Pdf;
        il  mese  di giugno 2007 come termine per l'individuazione da
parte  del  gruppo  di  lavoro  del  vettore  di  comunicazione della
soluzione  base  e  delle  regole  e dei contenuti delle richieste di
prestazione  commerciali,  consentendone  l'attuazione  a partire dal
1° gennaio 2008;
    le   osservazioni   pervenute   al   secondo   documento  per  la
consultazione hanno evidenziato:
      a) l'apprezzamento per il metodo Air seguito nel procedimento e
per l'accoglimento di alcune proposte quale quella di prevedere anche
l'utilizzo di strumenti di comunicazione piu' evoluti;
      b) la  condivisione  della  scelta  di  istituire  il gruppo di
lavoro,   sottolineando  la  necessita'  di  coordinarsi  con  quanto
previsto  dalla  deliberazione n. 138/04 in tema di aggiornamento del
CRGD;
      c) la  condivisione del canale individuato di posta elettronica
certificata, ma dissenso sull'obbligatorieta' di firmare digitalmente
e  marcare  temporalmente  gli allegati, decisione ritenuta prematura
soprattutto per il forte impatto organizzativo;
      d) la  necessita'  di  distinguere  regole  di  trasmissione  e
contenuti  minimi  obbligatori per singola comunicazione o per gruppi
omogenei di comunicazioni;
      e) l'opportunita'   di   evitare  disposizioni  che  richiedano
manualita', quali ad esempio la previsione di riportare il codice del
punto   di  riconsegna  nell'oggetto  della  e-mail  inviata  per  la
richiesta  della  prestazione,  per  i  conseguenti  oneri  e  per la
difficolta' di gestione delle richieste multiple;
      f) l'opportunita'   di   introdurre  un  obbligo  specifico  di
pubblicazione  sui  siti internet, al fine di superare le difficolta'
di   reperimento,   delle  necessarie  informazioni  da  parte  degli
operatori;
    l'art.  3,  comma 4,  della  deliberazione  n. 138/04 prevede che
l'Autorita'  approvi  con  cadenza di norma annuale gli aggiornamenti
del  CRGD,  in esito ad un procedimento che coinvolga, ove possibile,
anche le associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione,
anche  mediante  gruppi  di  lavoro,  da  avviare  e disciplinare con
successivo provvedimento del Direttore generale dell'Autorita'.
  Ritenuto che sia opportuno:
    definire   quali   soggetti   destinatari   del  provvedimento  i
distributori   di   gas   naturale,   gli   utenti  del  servizio  di
distribuzione  ed  i venditori di gas naturale, al fine di perseguire
l'obiettivo  generale  di  razionalizzazione  e standardizzazione dei
flussi  informativi  tra  i  soggetti  operanti  nel  settore del gas
naturale  per  favorire  un  mercato  sempre  piu' competitivo ed una
maggiore trasparenza e tutela dei clienti finali;
    facilitare  il  cambio  di  fornitore  per le utenze intermedie e
piccole  ed  assicurare  il  rispetto degli obblighi di tempestivita'
nell'evasione   delle  richieste  di  prestazioni  commerciali  e  di
sostituzione del fornitore di gas naturale;
    confermare,  al  fine  di  garantire  omogeneita' nelle modalita'
operative  di  gestione  delle  richieste,  che  il  provvedimento si
applichi  a tutti i clienti finali allacciati a reti di distribuzione
di  gas  per  le  prestazioni  di qualita' commerciale previste dalla
deliberazione  n.  168/04  e  per la sostituzione del venditore nella
fornitura  di  gas  come da deliberazione n. 138/04, pur auspicandone
l'uso  volontario  tra  i soggetti operanti nel settore gas anche per
ulteriori prestazioni non in ambito;
    prevedere  in linea con quanto proposto nel secondo documento per
la consultazione:
      a) un'opzione   base,  minima  e  obbligatoria,  caratterizzata
dall'uso della posta elettronica certificata;
      b) la   possibilita'   per   il   distributore   di  mettere  a
disposizione,  in  alternativa  alla  posta  elettronica certificata,
modalita'   tecniche   di   trasmissione   piu'   evolute,  del  tipo
«Application-to-Application» e/o applicazioni Web;
    accogliere  la  richiesta  di  non  firmare digitalmente e di non
marcare temporalmente gli allegati alla e-mail certificata, ribadendo
peraltro che le comunicazioni inviate utilizzando lo standard sono da
considerarsi  sostitutive  di  quelle cartacee, al fine di evitare la
trasmissione delle stesse comunicazioni attraverso piu' canali;
    confermare, ancorche' gia' implicitamente stabilito da precedenti
provvedimenti  dell'Autorita',  l'obbligo  per i soggetti interessati
dal provvedimento di dotarsi di sito internet;
    prevedere  l'istituzione  da parte dell'Autorita' di un gruppo di
lavoro  che  si  occupi di proporre elementi utili all'individuazione
del  vettore  di  comunicazione  per  la  soluzione  base di standard
obbligatorio   nazionale,   sia   per   le  prestazioni  di  qualita'
commerciale  dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione
sia  per  il  cambio  di  fornitore,  cosi' come della valutazione di
canali  e  vettori di trasmissione evoluti, da utilizzare a regime, e
che  coinvolga  le  associazioni  rappresentative  delle  imprese  di
distribuzione  e di vendita del gas naturale nonche' dei grossisti di
energia;
    che  il  gruppo di lavoro di cui al precedente alinea, al fine di
pervenire  a soluzioni in tema di standard di comunicazione che siano
coerenti  con  quelle  relative al CRGD, si coordini con il gruppo di
lavoro  per  l'aggiornamento  del CRGD ai sensi dell'art. 3, comma 4,
della deliberazione n. 138/04;
                              Delibera:
  1.  di  approvare  le  disposizioni  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas in tema di standard nazionale di comunicazione tra
gli  operatori  nel  settore del gas naturale, allegate alla presente
deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale (Allegato
A);
  2. di  istituire un gruppo di lavoro, da avviare e disciplinare con
successivo   provvedimento  del  direttore  generale  dell'Autorita',
finalizzato  alla  definizione  di proposte utili alla regolazione in
tema  di  standard di comunicazione, anche con riferimento a standard
evoluti  da  utilizzare  a  regime,  che  coinvolga  le  associazioni
rappresentative  delle  imprese di distribuzione e di vendita del gas
naturale nonche' dei grossisti di energia.
    Milano, 18 dicembre 2006
                                                 Il presidente: Ortis