L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 27 febbraio 2007;
  Viste:
    la  direttiva  2003/55/CE  del Parlamento europeo e del consiglio
26 giugno 2003;
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il  decreto  legislativo 23 maggio 2000, n. 164/2000 (di seguito:
decreto legislativo n. 164/2000);
    il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
    la legge 23 agosto 2004, n. 239;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  e  il  gas (di
seguito:   l'Autorita)  28 dicembre  2000,  n.  237/00  (di  seguito:
deliberazione n. 237/00);
    la  deliberazione  dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/01 (di
seguito: deliberazione n. 311/01);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29 settembre  2004, n. 170/04,
come    successivamente   integrata   e   modificata   (di   seguito:
deliberazione n. 170/04);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  30 settembre  2004, n. 173/04,
come    successivamente   integrata   e   modificata   (di   seguito:
deliberazione n. 173/04);
    la deliberazione dell'Autorita' 2 agosto 2005, n. 171/05;
    la deliberazione dell'Autorita' 19 aprile 2006, n. 83/06;
    la deliberazione dell'Autorita' 18 luglio 2006, n. 150/06;
    la deliberazione dell'Autorita' 31 luglio 2006, n. 172/06;
    la deliberazione dell'Autorita' 11 settembre 2006, n. 194/06;
    la deliberazione dell'Autorita' 20 settembre 2006, n. 201/06;
    il  documento  per  la  consultazione  20 settembre 2006, recante
modifiche  ed  integrazioni  della  deliberazione  dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas 2 agosto 2005, n. 171/05;
    comunicazione della Cassa Conguaglio per il Settore elettrico del
16 febbraio 2007 (prot. Autorita' 3916 del 19 febbraio 2007);
  Considerato che:
    il  comma 13.1  dell'allegato  A  alla  deliberazione  n.  171/05
prevede  la  possibilita'  per  le  imprese di distribuzione che gia'
presentano proposte tariffarie in regime individuale, di ripresentare
istanza  per la revisione di tali proposte tariffarie nel caso in cui
siano   intervenute  variazioni  nella  titolarita'  delle  localita'
gestite   o  abbiano  effettuato  investimenti  in  potenziamenti  ed
estensioni  tali  da  rendere la struttura dei costi di distribuzione
utilizzata  per  le  verifiche  delle relative proposte tariffarie in
regime   individuale   non   piu'   rappresentativa   delle   realta'
dell'impresa;
    le  imprese  hanno interpretato in maniera non omogenea i criteri
per  la  valutazione della rappresentativita' sia della struttura dei
costi  di  cui  al precedente alinea sia del bilancio di esercizio di
cui  al  paragrafo 13.3  dell'allegato A della medesima deliberazione
171/05;
    nel  regime  individuale,  definito  dal  citato  allegato A alla
deliberazione   n.   171/05,  il  valore  dello  scostamento  massimo
ammissibile  e'  calcolato  come  differenza  tra  i  costi operativi
effettivi  di  bilancio  e  quelli  convenzionali definiti dal regime
ordinario;
    i   processi  di  aggregazione  tra  le  imprese  o  di  crescita
dimensionale  endogena possono portare, nel breve periodo, ad aumenti
dei  costi  operativi,  ad  esempio  laddove  emerga la necessita' di
costituire  strutture  di controllo e coordinamento che le precedenti
dimensioni dell'impresa non richiedevano;
    alcuni  operatori  del  settore, in sede giurisdizionale, si sono
dogliati della illogicita' del metodo di calcolo del valore del fondo
di ammortamento tecnico-economico in quanto non univoco e discontinuo
rispetto  ai regimi tariffari che si sono succeduti negli anni in cui
gli ammortamenti sono stati effettuati;
    gli oneri sostenuti dalla Cassa per le attivita' di verifica sono
posti  in  carico  al  fondo per la compensazione temporanea di costi
elevati  di  distribuzione, di cui al comma 5, della deliberazione n.
237/00;
    le   imprese  hanno  interpretato  in  maniera  non  omogenea  il
combinato  disposto  del  paragrafo 5,  comma 5.9,  lettera  b) e del
paragrafo 8,  comma 8.7, in merito alla ammissibilita' di valorizzare
i  cespiti  con  metodologie  diverse dalla stratificazione del costo
storico rivalutato;
    come   riportato   al   quinto   considerato,  punto  ii.,  della
deliberazione   n.  171/05,  agli  effetti  della  definizione  delle
modalita'   applicative   del   regime   individuale   di   cui  alle
deliberazioni  n.  170/04  e  n.  173/04,  aveva  trovato sostegno la
proposta  di  prevedere che l'impresa di distribuzione possa accedere
al  regime  individuale  nel  caso  in  cui  il  valore  del capitale
attinente i cespiti per i quali non e' disponibile la stratificazione
temporale  del  costo  storico  rivalutato rappresenti una componente
pari  fino  al  50%  del  capitale  investito  complessivo  e  per la
valutazione  di  tali cespiti si utilizzi il costo storico originario
di cespiti il piu' possibili omogenei;
  Ritenuto che:
    al   fine   di   assicurare  omogeneita'  di  applicazione  delle
disposizioni contenute nell'Allegato A alla deliberazione n. 171/05 e
quindi  parita'  di  trattamento tra le imprese di distribuzione, sia
opportuno:
      chiarire  in  maniera  univoca  le  disposizioni in merito alla
rappresentativita'  della  struttura  dei  costi  e  del  bilancio di
esercizio  ai fini della presentazione di una nuova istanza in regime
individuale;
      rendere  coerente  il metodo di calcolo del valore del fondo di
ammortamento  tecnico-economico  con i criteri di calcolo delle quote
di  ammortamento  previste  dai  regimi tariffari che erano in vigore
negli anni in cui gli ammortamenti sono stati effettuati;
      chiarire  in  maniera  univoca  che  solo  per le localita' ove
l'affidamento  del  servizio  di  distribuzione  e' stato aggiudicato
successivamente   all'entrata   in  vigore  del  decreto  legislativo
23 maggio  2000,  n. 164/2000, ai sensi dell'art. 15, comma 15.5, del
medesimo decreto, le perizie tecniche asseverate sono equiparate alla
stratificazione  temporale del costo storico originario ai fini della
ammissibilita'  dell'istanza  ai  sensi del paragrafo 5.9 lettera b),
dell'allegato A alla deliberazione n. 171/05;
    i  costi operativi incrementali associabili ai nuovi investimenti
e/o   acquisizioni   e/o   fusioni   siano   marginali   e,   dunque,
intercettabili   forfetariamente   dai   maggiori   ricavi   connessi
all'espansione  dei volumi, salvo nei casi in cui vi siano variazioni
dell'assetto  organizzativo tali da rendere la struttura dei costi di
distribuzione   utilizzata  per  le  proposte  tariffarie  in  regime
individuale non piu' rappresentativa della realta' aziendale;
    le  modalita'  di  accesso  all'istruttoria  supplementare,  come
evidenziato  in  sede  di  consultazione,  debbano  tener conto della
diversa dimensione degli operatori interessati;
    sia  quindi  opportuno  prevedere che le imprese di distribuzione
possono presentare istanza al regime individuale quando:
      i) siano   intervenute   variazioni   nella  titolarita'  delle
localita' gestite, a seguito di gara per l'affidamento del servizio o
di modifiche degli assetti societari, quali ad esempio acquisizioni e
fusioni  societarie,  tali  per  cui  il costo storico originario del
capitale investito lordo delle nuove localita' sia pari:
        a. ad  almeno  il  15% del capitale investito lordo calcolato
nell'ambito  della  precedente istruttoria individuale per le imprese
con  un  capitale  investito lordo superiore a cinquecento milioni di
euro;
        b. ad  almeno  il  20% del capitale investito lordo calcolato
nell'ambito  della  precedente istruttoria individuale per le imprese
con  un  capitale investito lordo fino a 500 (cinquecento) milioni di
euro;
      ii) l'impresa di distribuzione abbia realizzato investimenti in
potenziamenti  ed estensioni che abbiano indotto il verificarsi di un
incremento  del  capitale  investito  lordo  quale quello previsto al
precedente  punto i), o un aumento del livello dei costi operativi di
distribuzione pari ad oltre:
        a. il  15%  dei costi operativi determinati nell'ambito della
precedente istruttoria individuale per le imprese con costi operativi
superiori a venti milioni di euro;
        b. il  20%  dei costi operativi determinati nell'ambito della
precedente istruttoria individuale per le imprese con costi operativi
fino a venti milioni di euro;
    le  imprese  di  distribuzione  che  hanno  gia' avuto accesso al
regime  individuale  possano  dimostrare  la variazione della propria
struttura  dei  costi  durante  il  periodo  regolatorio,  e pertanto
richiedere   supplementi   di  istruttoria,  ai  sensi  dell'art.  13
dell'allegato  A  alla deliberazione n. 171/05, solo sulla base di un
bilancio  di esercizio relativo a dodici mesi di gestione delle nuove
localita' e dei nuovi investimenti effettuati;
    debba  essere  garantito  che  i  clienti finali non sopportino i
costi   relativi   a  supplementi  di  istruttoria  che  non  portino
all'accertamento   di   ulteriori   scostamenti   rispetto  ai  costi
riconosciuti attraverso la precedente istruttoria;
    il  costo  legato  alla singola istruttoria sia quantificabile in
euro  35.000,  comprensivo  dei  compensi  agli esperti e delle spese
amministrative;
                              Delibera:
                               Art. 1.
       Modifiche dell'allegato A alla deliberazione n. 171/05
  1.1  Il  paragrafo 5,  comma 9,  lettera  b)  dell'allegato  A alla
deliberazione n. 171/05 e' sostituito con il seguente:
    «b)  il  valore  del capitale investito relativo ai cespiti per i
quali  non  e'  disponibile  la  stratificazione  temporale del costo
storico  originario  e/o,  esclusivamente  per le localita' di cui al
paragrafo 8.7,   le  perizie  tecniche  asseverate,  rappresenti  una
componente    superiore   al   50%   delle   immobilizzazioni   nette
complessive.».
  1.2.  Il  paragrafo 8,  comma 5,  lettera  b)  dell'allegato A alla
deliberazione n. 171/05 e' sostituito con il seguente:
    «b)   il  valore  del  fondo  di  ammortamento  economico-tecnico
calcolato sommando le quote di ammortamento annuali:
      fino  all'anno  2001,  sulla base delle aliquote adottate dalle
imprese,  come  riportate nei propri bilanci certificati, ai fini del
calcolo  del fondo ammortamento economico-tecnico, e del costo di cui
al  punto a);  per  gli  anni in cui dai bilanci non siano desumibili
informazioni  puntuali  circa le aliquote di ammortamento utilizzate,
le imprese ricostruiscono il fondo utilizzando le vite utili adottate
nel  piu'  vecchio  bilancio certificato che le riporti; l'Autorita',
avvalendosi   della   Cassa,   potra',  qualora  ritenuto  opportuno,
prevedere rettifiche dei dati ricostruiti dalle imprese;
      dall'anno 2001 e negli anni successivi, sulla base della durata
convenzionale  tariffaria delle infrastrutture indicata per classe di
cespite  nei  provvedimenti  tariffari  dell'Autorita'  in  vigore al
momento  dell'acquisto e del costo dei cespiti di cui al punto a); le
durate convenzionali riportati nella tabella n. 2 della deliberazione
n.  170/04 e della deliberazione n. 173/04 si utilizzano per gli anni
a partire dall'anno 2005.».
  1.3. Il paragrafo 13, comma 13.1 dell'allegato A alla deliberazione
n. 171/05 e' sostituito con il seguente:
    «13.1   L'impresa  puo'  presentare  nuovamente  istanza  per  la
determinazione del vincolo sui ricavi in regime individuale, entro il
termine di cui al comma 4.1 lettera b), qualora nel corso del periodo
di regolazione:
      i) siano   intervenute   variazioni   nella  titolarita'  delle
localita' gestite, a seguito di gara per l'affidamento del servizio o
di modifiche degli assetti societari, quali ad esempio acquisizioni e
fusioni  societarie,  tali  per  cui  il costo storico originario del
capitale investito lordo delle nuove localita' sia pari:
        a) ad  almeno  il  15% del capitale investito lordo calcolato
nell'ambito  della  precedente istruttoria individuale per le imprese
con un capitale lordo investito superiore a 500 (cinquecento) milioni
di euro;
        b) ad  almeno  il  20% del capitale investito lordo calcolato
nell'ambito  della  precedente istruttoria individuale per le imprese
con  un  capitale lordo investito fino a 500 (cinquecento) milioni di
euro;
      ii) l'impresa di distribuzione abbia realizzato investimenti in
potenziamenti  ed estensioni che abbiano indotto il verificarsi di un
incremento  del  capitale  investito  lordo  quale quello previsto al
precedente  punto i), o di un aumento del livello dei costi operativi
di distribuzione pari ad oltre:
        a. il  15%  dei costi operativi determinati nell'ambito della
precedente istruttoria individuale per le imprese con costi operativi
superiori a venti milioni di euro;
        b. il  20%  dei costi operativi determinati nell'ambito della
precedente istruttoria individuale per le imprese con costi operativi
fino a venti milioni di euro.
  1.4. Al paragrafo 13, comma 13.2 dell'allegato A alla deliberazione
n. 171/2005 dopo la parola «ricomprenda» sono aggiunte le parole «per
dodici mesi».
  1.5. Al paragrafo 13, comma 13.3 dell'allegato A alla deliberazione
n.  171/05  la  parola  «rappresentativo» e' sostituita con le parole
«relativo a dodici mesi».
  1.6.  Di  seguito  al paragrafo 13, comma 13.3 dell'allegato A alla
deliberazione n. 171/05, sono aggiunti i seguenti commi:
    «13.4  Ai  fini  del  supplemento di istruttoria, oltre che dalla
documentazione  prevista  al  paragrafo 4, comma 4.3, dell'allegato A
alla    deliberazione    n.    171/05,   l'istanza,   pena   la   sua
inammissibilita',    deve    essere    corredata    dalla    seguente
documentazione:
      a) una  dichiarazione  del legale rappresentante che attesti il
riscontrarsi delle condizioni richiamate al comma 13.1;
      b) modulistica   di   cui   al   comma 4.1   compilata  facendo
riferimento sia alle informazioni relative alle acquisizione di nuovi
ambiti   o  fusioni  societarie,  investimenti  in  potenziamenti  ed
estensioni  di  reti di distribuzione, sia ai cespiti per i quali sia
gia'   stata   presentata   istanza  in  una  precedente  istruttoria
individuale;
      c) garanzie bancarie per 35.000 euro da presentare alla Cassa a
copertura dei costi dell'istruttoria.
  13.5  Nel  caso  in  cui,  a  seguito  della  nuova istruttoria, lo
scostamento  massimo  ammissibile  di  cui  al  successivo comma 13.7
risulti  nullo, la Cassa provvede ad escutere le garanzie bancarie di
cui al comma 13.4 lettera c) ed utilizza tali fondi a copertura delle
spese   istruttorie   entro   i  limiti  delle  spese  effettivamente
sostenute.
  13.6  La  nuova  istanza,  presentata  ai  sensi del comma 13.1, e'
respinta nel caso in cui:
    a) il  vincolo  sui  ricavi  complessivo d'impresa determinato in
esito  all'istruttoria  individuale risulti inferiore alla sommatoria
dei  vincoli  sui  ricavi  di localita' determinati secondo il regime
ordinario  ai  sensi  della  deliberazione  n.  170/04,  ovvero della
sommatoria  dei vincoli sui ricavi di localita' in regime individuale
precedentemente  determinati nell'ambito dell'istruttoria individuale
e  i  vincoli  sui  ricavi  in  regime ordinario, relativi alle nuove
localita' gestite;
    b) il  valore  del  capitale  investito  netto  relativo ai nuovi
cespiti  per  i quali non e' disponibile la stratificazione temporale
del  costo storico originario e/o, esclusivamente per le localita' di
cui al paragrafo 8.7, le perizie tecniche asseverate, rappresenti una
componente  superiore al 50% delle immobilizzazioni nette afferenti i
nuovi cespiti.
  13.7  Lo  scostamento massimo ammissibile e' calcolato ai sensi del
paragrafo 9.1  e  viene  comunicato  all'impresa  interessata qualora
vengano contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni:
    a) i  costi operativi di bilancio di cui all'art. 9.1, lettera a)
risultano  superiori ai costi operativi convenzionali di cui all'art.
9.3;
    b) i costi operativi di bilancio di cui all'art. 9.1, lettera a),
al  netto  delle  voci  non  tariffarie  RALLt-1  e  RLt-1  risultano
superiori  alla  sommatoria  dei  costi operativi riconosciuti per le
nuove  localita'  dal  precedente  sistema tariffario, CGDt-1, di cui
all'art.  9.6,  e  dei  costi  operativi  riconosciuti  in esito alla
precedente   istruttoria   in   regime   individuale,  opportunamente
aggiornati.
  13.8   Ai   fini   della   valutazione   dell'ammissibilita'  dello
scostamento  rilevato,  di  cui al paragrafo 10, le variabili esogene
indicate  dall'impresa  come  origine  di  tale  scostamento dovranno
essere  riconducibili  esclusivamente  alle  nuove acquisizioni, alle
modifiche   di  assetti  societari  e  agli  investimenti  che  hanno
giustificato il supplemento di istruttoria.
  13.9  Ai fini del calcolo delle proposte tariffarie, il vincolo sui
ricavi  d'impresa  definito  in  esito  all'istruttoria  individuale,
VRMt-1,  e' riportato all'anno termico t ai sensi del paragrafo 8.3 e
successivamente ripartito per localita' proporzionalmente al rapporto
esistente   tra   il   singolo   vincolo   sui  ricavi  di  localita'
precedentemente  in  vigore,  e  la  sommatoria  dei medesimi vincoli
relativi  a tutte le localita' gestite dall'impresa di distribuzione.
In  caso  di  variazioni  del  perimetro  aziendale  delle  localita'
gestite,   il   vincolo   sui  ricavi  d'impresa  definito  in  esito
all'istruttoria  individuale,  VRMt, viene ripartito attribuendo alle
nuove  localita' gestite la differenza tra il nuovo vincolo d'impresa
e  il  vincolo  determinato  in  esito  alla  precedente  istruttoria
individuale, riportato all'anno t.»