IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Bontempo Antonella Maria nata a Francoforte sul Meno (Germania) il 15 novembre 1976, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo tedesco di ingenieur ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere; Considerato che l'istante ha conseguito il diplom-ingenieurin (Dipl.Ing. FH), presso la «Fachhochschule Frankfurt am Main University of Applied Sciencies» in data 28 giugno 2002 e del titolo di «Master of Science M.SC Sustainable Energy Competence» presso la «Fachhonchsule Rottenburg» del 31 maggio 2005; Visto il conforme parere della Conferenza dei servizi del 21 novembre 2006; Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria; Considerato che l'istante ha provato di essere in possesso di esperienza professionale maturata in Germania e che ha prodotto attestati di formazione; Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sez. A, settore civile ambientale, e quella di cui e' in possesso l'istante; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Bontempo Antonella Maria, nata a Francoforte sul Meno (Germania) il 15 novembre 1976, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.