IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5
giugno  2001,  n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della
disciplina  dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle
relative  prove  per l'esercizio di talune professioni, nonche' della
disciplina dei relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Bontempo  Antonella  Maria  nata a
Francoforte  sul  Meno  (Germania)  il  15 novembre  1976,  cittadina
italiana,  diretta  ad  ottenere,  ai  sensi  dell'art.  12 del sopra
indicato  decreto  legislativo, modificato dal decreto legislativo n.
277/2003,  il  riconoscimento del proprio titolo tedesco di ingenieur
ai  fini  dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio della professione di
ingegnere;
  Considerato  che  l'istante  ha  conseguito  il  diplom-ingenieurin
(Dipl.Ing.   FH),   presso   la  «Fachhochschule  Frankfurt  am  Main
University  of Applied Sciencies» in data 28 giugno 2002 e del titolo
di  «Master  of Science M.SC Sustainable Energy Competence» presso la
«Fachhonchsule Rottenburg» del 31 maggio 2005;
  Visto  il  conforme  parere  della  Conferenza  dei  servizi del 21
novembre 2006;
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di
categoria;
  Considerato  che  l'istante  ha  provato  di  essere in possesso di
esperienza  professionale  maturata  in  Germania  e  che ha prodotto
attestati di formazione;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  ingegnere  -  sez.  A,  settore civile ambientale, e
quella di cui e' in possesso l'istante;
  Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Bontempo Antonella Maria, nata a Francoforte sul Meno
(Germania)  il  15 novembre 1976, cittadina italiana, e' riconosciuto
il  titolo  professionale  di cui in premessa quale titolo valido per
l'iscrizione  all'albo  degli  ingegneri  sez.  A  -  settore  civile
ambientale e l'esercizio della professione in Italia.