IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto

  Vista  la  legge  5 giugno  1962,  n.  616,  sulla  sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
  Vista  legge  28 gennaio  1994,  n. 84, e successive modificazioni,
recante  riordino  della  legislazione  in  materia  portuale,  ed in
particolare  l'art.  3  che  attribuisce  la competenza in materia di
sicurezza  della  navigazione  al  Comando  generale  del Corpo delle
capitanerie di porto;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni  pubbliche  ed  in particolare l'art. 4 relativo alle
attribuzioni dei dirigenti;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n.
184,  recante  riorganizzazione  del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  ed in particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni
del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
  Vista  la  legge  17 luglio  2006,  n.  233, recante conversione in
legge,  con  modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
recante   disposizioni   urgenti   in   materia   di  riordino  delle
attribuzioni  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e dei
Ministeri.  Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni
in   materia  di  funzioni  e  organizzazione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e dei Ministeri;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n.
134,   concernente   regolamento   recante  disciplina  per  le  navi
mercantili  dei  requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di
merci  pericolose  ed  in  particolare il Capo V recante disposizioni
relative ad imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi;
  Considerato  che  l'art.  29,  comma 2,  del  succitato decreto del
Presidente  della Repubblica n. 134/2005, prevede che gli imballaggi,
grandi   imballaggi  e  contenitori  intermedi  siano  conformi  alle
prescrizioni del codice IMDG;
  Considerato  inoltre  che  ai  sensi  dell'art.  35,  comma 1,  del
succitato   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  134/2005
l'Amministrazione  deve  definire  le  modalita'  per la verifica del
permanere  delle condizioni in base alle quali gli organismi preposti
all'approvazione  di  imballaggi,  grandi  imballaggi  e  contenitori
intermedi hanno rilasciato i relativi certificati di approvazione;
  Ritenuto necessario, al fine di consentire la corretta applicazione
delle succitate norme, e quindi garantire il regolare svolgimento dei
traffici,  determinare le modalita' di controllo e gli intervalli per
la   ripetizione  delle  prove  su  dei  campioni  di  produzione  di
imballaggi e grandi imballaggi;
  Ritenuto  inoltre  necessario  istituire il modello del rapporto di
ispezione  iniziale  o periodica per contenitori intermedi (IBCs), di
cui  al punto 6.5.1.6.4 del codice IMDG, nonche' aggiornare i modelli
relativi  al  rapporto  di prova ed al certificato di approvazione di
imballaggi,  grandi  imballaggi e contenitori intermedi approvati con
proprio  decreto 13 marzo 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
76 del 31 marzo 2006;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ripetizione delle prove sugli imballaggi e sui grandi imballaggi
  1. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 6.1.5.1.3 (imballaggi) e
6.6.5.1.3   (grandi   imballaggi)   del   codice   IMDG,  l'organismo
autorizzato  ai  sensi  dell'art. 30 del decreto del Presidente della
Repubblica  6 giugno  2005,  n. 134, provvede all'effettuazione delle
prove  su  campioni  di  produzione  con periodicita' non superiore a
cinque anni.
  2.  Il  fabbricante provvede all'effettuazione di prove su campioni
di produzione secondo quanto previsto nel programma di garanzia della
qualita'  contenuto  nella  documentazione fornita ai sensi dell'art.
32,  comma 4,  lettera b), del succitato decreto del Presidente della
Repubblica n. 134/2005.
  3. I documenti comprovanti le prove effettuate ai sensi dei commi 1
e  2  devono  essere  conservati  per  dieci  anni  dal  titolare del
certificato     di    approvazione    ed    esibiti    a    richiesta
dell'Amministrazione o dell'organismo autorizzato.