Art. 5.
                   Disposizioni in materia penale
  1. Al personale militare che partecipa alle missioni internazionali
di  cui al presente decreto si applicano il codice penale militare di
pace  e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del
decreto-legge    1° dicembre    2001,   n.   421,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
  2.  I  reati  commessi  dallo  straniero  nei  territori  in cui si
svolgono  gli  interventi  e  le  missioni  internazionali  di cui al
presente  decreto,  a  danno  dello  Stato  o  di  cittadini italiani
partecipanti  agli  interventi  e  alle  missioni stessi, sono puniti
sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro
della  difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze
armate.
  3.  Per  i  reati  di  cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla
giurisdizione  dell'autorita'  giudiziaria  ordinaria  commessi,  nel
territorio  e  per  il periodo in cui si svolgono gli interventi e le
missioni internazionali di cui al presente decreto, dal cittadino che
partecipa  agli interventi e alle missioni medesimi, la competenza e'
attribuita al Tribunale di Roma.
 
          Riferimenti normativi:
              - Il    decreto-legge   1° dicembre   2001,   n.   421,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002,
          n.  6,  recante «Disposizioni urgenti per la partecipazione
          di   personale   militare   all'operazione   multinazionale
          denominata  Enduring Freedom», e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  28  del 2 febbraio 2002. Si riporta il testo
          dell'art. 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6:
              «Art. 9 (Disposizioni processuali). - 1. (Omissis).
              2. (Omissis).
              3. La competenza territoriale e' del tribunale militare
          di Roma.
              4.  Oltre che nei casi previsti dall'art. 380, comma 1,
          del  codice  di  procedura  penale gli ufficiali di polizia
          giudiziaria  militare  procedono all'arresto di chiunque e'
          colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari:
                a) disobbedienza  aggravata  previsto  dall'art. 173,
          secondo comma, del codice penale militare di pace;
                b) rivolta,  previsto dall'art. 174 del codice penale
          militare di pace;
                c) ammutinamento,  previsto  dall'art. 175 del codice
          penale militare di pace;
                d) insubordinazione  con violenza, previsto dall'art.
          186  del  codice penale militare di pace, e violenza contro
          un  inferiore  aggravata,  previsto  dall'art. 195, secondo
          comma, del medesimo codice;
                e) (Omissis).
                f) (Omissis).
              5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le
          esigenze   belliche   od   operative   non  consentano  che
          l'arrestato   sia   posto  tempestivamente  a  disposizione
          dell'autorita'  giudiziaria  militare,  l'arresto  mantiene
          comunque  la  sua  efficacia  purche'  il  relativo verbale
          pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore
          al  pubblico  ministero e l'udienza di convalida si svolga,
          con  la  partecipazione  necessaria  del  difensore,  nelle
          successive  quarantotto  ore.  In  tale  caso gli avvisi al
          difensore  dell'arrestato  o del fermato sono effettuati da
          parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo
          il  caso  in  cui  le  oggettive  circostanze  belliche  od
          operative  non lo consentano, si procede all'interrogatorio
          da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 388 del
          codice  di  procedura  penale,  e  all'udienza di convalida
          davanti  al  giudice  per le indagini preliminari, ai sensi
          dell'art.  391  del  codice di procedura penale, a distanza
          mediante  un  collegamento  videotelematico od audiovisivo,
          realizzabile   anche   con   postazioni   provvisorie,  tra
          l'ufficio  del  pubblico  ministero  ovvero  l'aula  ove si
          svolge  l'udienza  di convalida e il luogo della temporanea
          custodia,  con modalita' tali da assicurare la contestuale,
          effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti in
          entrambi  i  luoghi e la possibilita' di udire quanto viene
          detto  e  senza  aggravio di spese processuali per la copia
          degli  atti.  Il  difensore o il suo sostituto e l'imputato
          possono  consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti
          tecnici  idonei.  Un  ufficiale  di  polizia giudiziaria e'
          presente  nel  luogo in cui si trova la persona arrestata o
          fermata,  ne  attesta  l'identita'  dando atto che non sono
          posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e
          delle  facolta'  a  lui  spettanti  e  redige verbale delle
          operazioni  svolte.  Senza pregiudizio per la tempestivita'
          dell'interrogatorio,  l'imputato  ha  altresi'  diritto  di
          essere  assistito,  nel  luogo  dove  si trova, da un altro
          difensore  di  fiducia  ovvero da un ufficiale presente nel
          luogo.  Senza  pregiudizio  per i provvedimenti conseguenti
          all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio
          nazionale,  l'imputato  ha  diritto ad essere ulteriormente
          interrogato nelle forme ordinarie.
              6. Con le stesse modalita' di cui al comma 5 si procede
          all'interrogatorio  della  persona  sottoposta  alla misura
          coercitiva  della  custodia  cautelare  in  carcere, quando
          questa  non  possa  essere  condotta,  nei termini previsti
          dall'art. 294 del codice di procedura penale, in un carcere
          giudiziario   militare   per   rimanervi   a   disposizione
          dell'autorita' giudiziaria militare.».