Art. 6.
                  Disposizioni in materia contabile
  1.  Alle  missioni  internazionali  delle  Forze  armate  di cui al
presente  decreto  si  applicano le disposizioni in materia contabile
previste  dall'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre
2001,  n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 15.
  2.   Le   disposizioni   di  cui  al  comma 2  dell'articolo 8  del
decreto-legge  n.  451 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla
legge  n.  15  del  2002  sono  estese alle acquisizioni di materiali
d'armamento,   di   equipaggiamenti   individuali   e   di  materiali
informatici  e  si  applicano  entro  il  limite  complessivo di euro
50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 7.
  3.  Per consentire la stipulazione dei contratti di assicurazione e
di  trasporto di durata annuale relativi alle missioni internazionali
di  cui  al  presente  decreto,  il  Ministero  dell'economia e delle
finanze  e'  autorizzato a corrispondere ai Ministeri interessati che
ne fanno domanda anticipazioni pari al previsto importo dei contratti
stessi.
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 8, commi 1 e 2 del
          citato  decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15:
              «Art.  8  (Disposizioni  in materia contabile). - 1. In
          relazione  alle  operazioni  di  cui all'art. 1, in caso di
          urgenti    esigenze   connesse   con   l'operativita'   dei
          contingenti, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi
          i   competenti   ispettorati  di  Forza  armata,  accertata
          l'impossibilita'   di   provvedere   attraverso   contratti
          accentrati  gia'  operanti,  possono disporre l'attivazione
          delle  procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa
          per l'acquisizione di beni e servizi.
              2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni
          di   cui   all'art.   1,   il  Ministero  della  difesa  e'
          autorizzato,  in  caso  di  necessita' ed urgenza, anche in
          deroga  alle  vigenti disposizioni di contabilita' generale
          dello  Stato  e  ai  capitolati  d'oneri,  a  ricorrere  ad
          acquisti  e lavori da eseguire in economia, entro il limite
          complessivo  di euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento
          di cui all'art. 15, in relazione alle esigenze di revisione
          generale  di  mezzi  da  combattimento  e  da trasporto, di
          esecuzione   di   opere   infrastrutturali   aggiuntive   e
          integrative  e di acquisizione di apparati di comunicazione
          e per la difesa nucleare, biologica e chimica.».