Art. 1-bis.
            Misure per il mercato delle telecomunicazioni
((  1.  All'articolo 25,  comma 6,  del  codice  delle  comunicazioni
elettroniche,  di  cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
dopo  il  primo  periodo  sono  inseriti i seguenti: «Con decreto del
Ministro   delle   comunicazioni,   di   concerto   con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  le  autorizzazioni  possono essere
prorogate,  nel corso della loro durata, per un periodo non superiore
a quindici anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico
finanziario  da  parte degli operatori. La congruita' del piano viene
valutata  d'intesa dal Ministero delle comunicazioni e dall'Autorita'
per  le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti
disposizioni  comunitarie  e  all'esigenza di garantire l'omogeneita'
dei regimi autorizzatori».))
 
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 25, comma 6 del decreto
          legislativo   1° agosto   2003,   n.   259   Codice   delle
          comunicazioni   elettroniche   (pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  15 settembre 2003, n. 214, SO.), come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  25  (Autorizzazione  generale  per  le  reti e i
          servizi di comunicazione elettronica). - Omissis.
              6.   Le   autorizzazioni   generali  hanno  durata  non
          superiore  a venti anni e sono rinnovabili. Con decreto del
          Ministro  delle  comunicazioni, di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze, le autorizzazioni possono
          essere  prorogate,  nel  corso  della  loro  durata, per un
          periodo non superiore a quindici anni, previa presentazione
          di  un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli
          operatori.  La congruita' del piano viene valutata d'intesa
          dal  Ministero  delle comunicazioni e dall'Autorita' per le
          garanzie  nelle  comunicazioni,  in  relazione  anche  alle
          vigenti   disposizioni   comunitarie   e   all'esigenza  di
          garantire l'omogeneita' dei regimi autorizzatori. L'impresa
          interessata  puo'  indicare  nella  dichiarazione di cui al
          comma 4  un periodo inferiore. Per il rinnovo si applica la
          procedura  di  cui  al  medesimo comma 4 e la presentazione
          della  dichiarazione  deve  avvenire con sessanta giorni di
          anticipo  rispetto  alla scadenza. Con decreto del Ministro
          delle   comunicazioni,   di   concerto   con   il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze, le autorizzazioni possono
          essere  prorogate,  nel  corso  della  loro  durata, per un
          periodo non superiore a quindici anni, previa presentazione
          di  un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli
          operatori.  La congruita' del piano viene valutata d'intesa
          dal  Ministero  delle comunicazioni e dall'Autorita' per le
          garanzie  nelle  comunicazioni,  in  relazione  anche  alle
          vigenti   disposizioni   comunitarie   e   all'esigenza  di
          garantire l'omogeneita' dei regimi autorizzatori».