Art. 6.
           Riconoscimento della abilitazione professionale
  Il  conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attivita' di
Acconciatore, rilasciata con le modalita' previste dalle disposizioni
di  ciascuna  regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano nel
rispetto  dello  standard  professionale  descritto  nell'allegato al
presente accordo, ha valore su tutto il territorio nazionale.