(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato 1
                        DISCIPLINARE TECNICO
Comma  10,  articolo 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e
  dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
                          1. Introduzione.
  Il  presente  documento  descrive  le modalita' di colloquio per la
trasmissione telematica dei dati relativi alla liquidazione periodica
dei  rimborsi  erogati  alle  strutture  di  erogazione  dei  servizi
sanitari  al  sistema del Ministero dell'economia e delle finanze, in
particolare vengono descritte:
    le modalita' di colloquio per la trasmissione dei dati;
    le specifiche tecniche per la predisposizione dei dati.
  Ogni   variazione   significativa   alle  caratteristiche  tecniche
descritte  nel  presente  disciplinare e in generale, le novita' piu'
rilevanti,  sono  rese  pubbliche dal Ministero dell'economia e delle
finanze  attraverso  i  mezzi  di comunicazione piu' diffusi, nonche'
mediante   un   servizio  di  informativa  agli  utenti,  disponibile
all'interno del servizio telematico.
  Ai fini del presente disciplinare tecnico si intende:
    per «amministrazione» le aziende sanitarie locali;
    per «servizio di interscambio», il sistema informatico realizzato
dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  per  consentire  la
trasmissione telematica dei dati;
    per «file», l'archivio elettronico dei dati di cui si richiede la
trasmissione;
    per   «utenti   del   servizio   di   interscambio»,  i  soggetti
appartenenti   alle  amministrazioni  che  effettuano  l'invio  e  la
ricezione di file;
    per  «amministratore  del  sistema  di  sicurezza»,  il  soggetto
incaricato da ciascuna amministrazione ad effettuare l'abilitazione e
l'autorizzazione   degli   utenti   all'utilizzo   del   servizio  di
interscambio;
    per   «azienda   sanitaria  locale  di  appartenenza»,  l'azienda
sanitaria  locale  competente  territorialmente  per  le strutture di
erogazione  dei  servizi  sanitari di cui e' oggetto la trasmissione,
salvo diversamente indicato dalla Regione;
    per «MEF», il Ministero dell'economia e delle finanze;
    per  «farmaceutica», l'insieme dei dati relativi alle prestazioni
erogate da parte delle strutture farmaceutiche;
    per  «specialistica  ambulatoriale»  l'insieme  dei dati relativi
alle prestazioni erogate da parte delle strutture ambulatoriali;
    per  «farmacia»  la  struttura  privata,  comunale, erogatrice di
prestazioni farmaceutiche;
    per   «struttura»   la   struttura   erogatrice   di  prestazioni
specialistiche ambulatoriali;
    per  «branca  specialistica»  la tipologia di prestazioni erogate
nell'ambito della specialistica ambulatoriale.
1.1. Sistema di interscambio.
  Il  sistema  di  interscambio  e'  reso  disponibile  dal Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  alle amministrazioni per effettuare
l'invio  dei  dati di liquidazione della farmaceutica e specialistica
ambulatoriale.    Il    sistema   di   interscambio   consente   alle
amministrazioni  di trasmettere i «file» al Ministero dell'economia e
delle  finanze tramite un sistema di «file transfer», secondo i tempi
e le modalita' descritti nei paragrafi successivi.

            ----> vedere testo da pag. 39 a pag. 47 <----