Art. 10. Vigilanza sui soggetti autorizzati all'attivita' di controllo La vigilanza sui soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 7 e sull'attivita' di controllo svolta dai medesimi sono esercitate dal Ministero - Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, e dalle competenti regioni e province autonome, secondo le modalita' fissate con decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza Stato, regioni e province autonome, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. 2. Gli esiti dell'attivita' di vigilanza sono comunicati al Dipartimento dello sviluppo - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari per i provvedimenti di competenza ed alla Regione competente.