Art. 10.
    Vigilanza sui soggetti autorizzati all'attivita' di controllo
  La  vigilanza  sui  soggetti  autorizzati  ai  sensi  dell'art. 7 e
sull'attivita'  di  controllo svolta dai medesimi sono esercitate dal
Ministero  - Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei
prodotti  agroalimentari,  e  dalle  competenti  regioni  e  province
autonome,  secondo  le  modalita'  fissate  con decreto ministeriale,
d'intesa  con  la  Conferenza  Stato, regioni e province autonome, da
emanarsi  entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  del presente
decreto.
  2.  Gli  esiti  dell'attivita'  di  vigilanza  sono  comunicati  al
Dipartimento  dello sviluppo - Direzione generale per la qualita' dei
prodotti  agroalimentari  per  i  provvedimenti di competenza ed alla
Regione competente.