Art. 12. Disposizioni particolari e abrogazione di precedenti decreti 1. Per le DO riconosciute dopo l'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano entro un anno dal riconoscimento delle relative DO. 2. Fatte salve le previsioni di cui all'art. 11, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i seguenti decreti richiamati nelle premesse: decreto ministeriale 29 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001; decreto ministeriale 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2003. 3. Il decreto ministeriale 21 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2002, e' abrogato dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 marzo 2007 Il Ministro: De Castro