Art. 12.
    Disposizioni particolari e abrogazione di precedenti decreti
  1.  Per  le  DO  riconosciute dopo l'entrata in vigore del presente
decreto,  le  disposizioni  di  cui  al presente decreto si applicano
entro un anno dal riconoscimento delle relative DO.
  2.  Fatte  salve  le  previsioni  di  cui  all'art. 11, a decorrere
dall'entrata  in vigore del presente decreto sono abrogati i seguenti
decreti richiamati nelle premesse:
      decreto  ministeriale 29 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;
      decreto  ministeriale 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2003.
  3. Il decreto ministeriale 21 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  84 del 10 aprile 2002, e'
abrogato  dalla  data di pubblicazione del decreto di cui all'art. 2,
comma 2, del presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 29 marzo 2007

                                               Il Ministro: De Castro