Art. 2.
              Controllo delle produzioni dei V.Q.P.R.D.
  1.  Il  controllo sulla produzione dei V.Q.P.R.D. e' effettuato dai
soggetti  autorizzati  di  cui all'art. 3 in possesso dei requisiti e
nel  rispetto  degli  obblighi  di  cui  all'allegato  1 che e' parte
integrante del presente decreto.
  2. L'attivita' di controllo e' effettuata nel rispetto dello schema
del  piano  dei  controlli  e  del prospetto tariffario approvati con
decreto   dirigenziale   del   Ministero   delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, di seguito denominato Ministero, d'intesa con
le  regioni  e  le  province autonome di Trento e Bolzano, di seguito
denominate   Regioni,   da   adottarsi   entro  trenta  giorni  dalla
pubblicazione del presente decreto.
  3.  I  costi  derivanti  dall'attivita'  di  controllo sono posti a
carico di tutti i soggetti appartenenti alla filiera produttiva.