Art. 2. Controllo delle produzioni dei V.Q.P.R.D. 1. Il controllo sulla produzione dei V.Q.P.R.D. e' effettuato dai soggetti autorizzati di cui all'art. 3 in possesso dei requisiti e nel rispetto degli obblighi di cui all'allegato 1 che e' parte integrante del presente decreto. 2. L'attivita' di controllo e' effettuata nel rispetto dello schema del piano dei controlli e del prospetto tariffario approvati con decreto dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministero, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominate Regioni, da adottarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. 3. I costi derivanti dall'attivita' di controllo sono posti a carico di tutti i soggetti appartenenti alla filiera produttiva.