Art. 3. Soggetti idonei all'attivita' di controllo 1. I soggetti idonei a svolgere l'attivita' di controllo sono: a) i Consorzi di tutela muniti dell'incarico di vigilanza di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992; b) i soggetti di cui alla lettera a) possono svolgere l'attivita' di controllo anche per le denominazioni di origine per le quali non hanno l'incarico di vigilanza, qualora proposti alla Regione competente da almeno il 75% dei componenti della filiera di cui all'art. 4, comma 1; c) le associazioni di Consorzi di tutela - ciascuno in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) - riconosciute con apposito decreto ministeriale d'intesa con la competente regione; d) gli enti pubblici; e) gli organismi privati iscritti all'elenco di cui all'art. 14 della legge n. 526/1999, possono essere autorizzati se proposti alla Regione competente da almeno il 75% dei componenti della filiera di cui alla lettera b).