Art. 3.
             Soggetti idonei all'attivita' di controllo
  1. I soggetti idonei a svolgere l'attivita' di controllo sono:
    a) i  Consorzi di tutela muniti dell'incarico di vigilanza di cui
all'art. 19 della legge n. 164/1992;
    b) i soggetti di cui alla lettera a) possono svolgere l'attivita'
di  controllo  anche per le denominazioni di origine per le quali non
hanno   l'incarico   di  vigilanza,  qualora  proposti  alla  Regione
competente  da  almeno  il  75%  dei  componenti della filiera di cui
all'art. 4, comma 1;
    c) le  associazioni  di Consorzi di tutela - ciascuno in possesso
dei  requisiti  di  cui  alla  lettera a) - riconosciute con apposito
decreto ministeriale d'intesa con la competente regione;
    d) gli enti pubblici;
    e) gli  organismi  privati iscritti all'elenco di cui all'art. 14
della  legge n. 526/1999, possono essere autorizzati se proposti alla
Regione  competente  da almeno il 75% dei componenti della filiera di
cui alla lettera b).