Art. 4.
Procedure   per   l'individuazione  del  soggetto  da  incaricare  al
                              controllo
  1.  Entro  centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di
cui   all'art.   2,   comma 2,  la  filiera  vitivinicola  regionale,
effettivamente  rappresentativa  della  DO interessata, presenta alla
competente  Regione  documentata  proposta  per  l'individuazione del
soggetto da autorizzare all'attivita' di controllo per la singola DO.
I  criteri  per la verifica della rappresentativita' sono fissati con
il decreto di cui all'art. 2, comma 2.
  2.  Decorso  il  termine  di  cui  al  comma 1  senza che sia stata
effettuata  la  proposta,  il  soggetto da autorizzare e' individuato
dalla competente Regione, sentita la filiera di cui al comma 1.