Art. 4. Procedure per l'individuazione del soggetto da incaricare al controllo 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 2, comma 2, la filiera vitivinicola regionale, effettivamente rappresentativa della DO interessata, presenta alla competente Regione documentata proposta per l'individuazione del soggetto da autorizzare all'attivita' di controllo per la singola DO. I criteri per la verifica della rappresentativita' sono fissati con il decreto di cui all'art. 2, comma 2. 2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che sia stata effettuata la proposta, il soggetto da autorizzare e' individuato dalla competente Regione, sentita la filiera di cui al comma 1.