Art. 5. Adempimenti delle Regioni Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta o nel caso di cui all'art. 4, comma 2 la Regione, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'allegato 1, lettera A, individua il soggetto per la specifica denominazione di origine e lo propone al Ministero, dandone comunicazione al soggetto interessato. 2. Qualora il soggetto proposto dalla filiera di cui all'art. 4, comma 1, non sia in possesso dei requisiti di cui all'allegato 1, lettera A, la Regione, sentita la filiera, individua un altro soggetto da autorizzare all'attivita' di controllo.