Art. 5.
                      Adempimenti delle Regioni
  Entro  trenta  giorni  dal ricevimento della proposta o nel caso di
cui  all'art.  4,  comma 2  la Regione, verificata la sussistenza dei
requisiti di cui all'allegato 1, lettera A, individua il soggetto per
la  specifica  denominazione  di  origine  e lo propone al Ministero,
dandone comunicazione al soggetto interessato.
  2.  Qualora  il  soggetto proposto dalla filiera di cui all'art. 4,
comma 1,  non  sia  in  possesso dei requisiti di cui all'allegato 1,
lettera  A,  la  Regione,  sentita  la  filiera,  individua  un altro
soggetto da autorizzare all'attivita' di controllo.