Art. 7. Procedimento di autorizzazione 1. Entro i trenta giorni successivi alla presentazione della documentazione di cui all'art. 6, il Ministero, esaminati il piano dei controlli ed il prospetto tariffario, acquisito il parere della Regione, emana il decreto di autorizzazione. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha validita' triennale ed e' rinnovabile, con decreto del Ministero su proposta della Regione competente, previa valutazione della sussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto e dell'attivita' svolta. 3. Nel caso di perdita dei requisiti previsti per l'autorizzazione o nel caso di violazione del piano dei controlli e del prospetto tariffario, l'autorizzazione di cui al comma 1 e' revocata con decreto del Ministero, acquisito il parere della Regione interessata.