Art. 7.
                   Procedimento di autorizzazione
  1.  Entro  i  trenta  giorni  successivi  alla  presentazione della
documentazione  di  cui  all'art. 6, il Ministero, esaminati il piano
dei  controlli  ed il prospetto tariffario, acquisito il parere della
Regione, emana il decreto di autorizzazione.
  2.  L'autorizzazione di cui al comma 1 ha validita' triennale ed e'
rinnovabile,  con  decreto  del  Ministero  su proposta della Regione
competente,   previa  valutazione  della  sussistenza  dei  requisiti
previsti dal presente decreto e dell'attivita' svolta.
  3.  Nel caso di perdita dei requisiti previsti per l'autorizzazione
o  nel  caso  di  violazione  del piano dei controlli e del prospetto
tariffario,  l'autorizzazione  di  cui  al  comma 1  e'  revocata con
decreto del Ministero, acquisito il parere della Regione interessata.