Art. 8. Disposizioni di coordinamento 1. Nel caso in cui le zone di produzione di piu' denominazioni di origine siano in tutto o in parte sovrapposte e siano stati autorizzati al controllo soggetti diversi, i controlli ispettivi presso i singoli operatori possono essere eseguiti da un unico soggetto individuato dalla Regione, d'intesa con il Ministero, tra quelli autorizzati al controllo per le DO interessate. 2. Il soggetto che effettua i controlli di cui al comma 1, e' tenuto a comunicare a tutti gli altri soggetti incaricati l'esito dell'attivita' di controllo per quanto di competenza.