Art. 8.
                    Disposizioni di coordinamento
  1.  Nel  caso in cui le zone di produzione di piu' denominazioni di
origine  siano  in  tutto  o  in  parte  sovrapposte  e  siano  stati
autorizzati  al  controllo  soggetti  diversi,  i controlli ispettivi
presso  i  singoli  operatori  possono  essere  eseguiti  da un unico
soggetto  individuato  dalla  Regione, d'intesa con il Ministero, tra
quelli autorizzati al controllo per le DO interessate.
  2.  Il  soggetto  che  effettua  i  controlli di cui al comma 1, e'
tenuto  a  comunicare  a  tutti gli altri soggetti incaricati l'esito
dell'attivita' di controllo per quanto di competenza.