Art. 9. Obblighi degli operatori 1. Gli operatori di tutte le fasi del processo produttivo di ciascuna DO sono tenuti a fornire la documentazione richiesta e consentire l'accesso in azienda ai soggetti incaricati del controllo. 2. Per i vini D.O.C., le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacita' non superiore a 60 litri previsti dai rispettivi disciplinari l'apposita fascetta identificativa, stampata dall'Istituto Poligrafico dello Stato, secondo il modello approvato dal Ministero, attestante l'avvenuto controllo e recante la numerazione progressiva. Le caratteristiche di tale fascetta e le relative modalita' di applicazione sono definite con il decreto di cui all'art. 2, comma 2. 3. In alternativa al sistema di cui al comma 2 e' consentito l'utilizzo del lotto - ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 - attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al predetto soggetto autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformita'. 4. La scelta tra i sistemi di cui ai comma 2 e 3 deve essere indicata nel piano dei controlli di cui all'art. 6. 5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato, regioni e province autonome, con il quale saranno stabilite le modalita' di utilizzazione e di applicazione dell'ologramma di Stato per tutte le produzioni a denominazione di origine registrata. 6. Per i vini a D.O.C.G. il rilascio delle fascette sostitutive del contrassegno di Stato e' subordinato all'applicazione del sistema di controllo di cui al presente decreto.