Art. 9.
                      Obblighi degli operatori
  1.  Gli  operatori  di  tutte  le  fasi  del processo produttivo di
ciascuna  DO  sono  tenuti  a  fornire  la documentazione richiesta e
consentire l'accesso in azienda ai soggetti incaricati del controllo.
  2.  Per  i  vini  D.O.C.,  le ditte imbottigliatrici devono apporre
sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacita' non superiore a
60  litri  previsti  dai  rispettivi disciplinari l'apposita fascetta
identificativa,   stampata  dall'Istituto  Poligrafico  dello  Stato,
secondo  il  modello  approvato  dal Ministero, attestante l'avvenuto
controllo e recante la numerazione progressiva. Le caratteristiche di
tale  fascetta  e le relative modalita' di applicazione sono definite
con il decreto di cui all'art. 2, comma 2.
  3.  In  alternativa  al  sistema  di  cui  al comma 2 e' consentito
l'utilizzo  del lotto - ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo
27 gennaio  1992,  n. 109 - attribuito alla partita certificata dalla
ditta  imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al predetto
soggetto  autorizzato  al  momento  del  conseguimento  del parere di
conformita'.
  4.  La  scelta  tra  i  sistemi  di  cui ai comma 2 e 3 deve essere
indicata nel piano dei controlli di cui all'art. 6.
  5.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 2  e  3  si applicano fino
all'entrata  in vigore del decreto ministeriale, da adottare d'intesa
con  la  Conferenza  Stato, regioni e province autonome, con il quale
saranno  stabilite  le  modalita'  di utilizzazione e di applicazione
dell'ologramma  di  Stato  per tutte le produzioni a denominazione di
origine registrata.
  6. Per i vini a D.O.C.G. il rilascio delle fascette sostitutive del
contrassegno  di Stato e' subordinato all'applicazione del sistema di
controllo di cui al presente decreto.