(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato 1

A - Requisiti dei soggetti e procedure per l'autorizzazione
    La  richiesta  e' sottoscritta, con firma autenticata, dal legale
rappresentante del soggetto stesso e corredata da:
      1) documentazione che illustra il suo stato giuridico;
      2)  copia del verbale dell'organismo statutario competente, che
autorizza  il  legale rappresentante a richiedere l'autorizzazione al
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali per lo
svolgimento di attivita' di controllo;
      3)  per i Consorzi di tutela di cui al punto a) dell'art. 3 del
presente decreto, attestazione di rappresentativita' della produzione
di  competenza dei vigneti della zona delimitata rivendicata a D.O.C.
o  D.O.C.G.,  pari  almeno  al 66%, riferita all'anno precedente alla
presentazione dell'istanza medesima, qualora il controllo riguardi la
DO tutelata;
      4)    indicazione    di   personale   qualificato   (direttivo,
amministrativo,  tecnico)  con relativo organigramma, e illustrazione
delle  responsabilita'  e  dei  rapporti  esistenti  tra  le  diverse
funzioni;
      5)  il  personale  responsabile  del  piano  dei  controlli dei
soggetti  di  cui  all'art. 3 del presente decreto deve possedere una
comprovata esperienza nel settore vitivinicolo di almeno cinque anni;
il   restante  personale  addetto  all'attivita'  di  controllo  deve
possedere  una  comprovata  esperienza  nel  settore  vitivinicolo di
almeno tre anni;
      6)  indicazione  dell'articolazione delle strutture operative a
livello territoriale;
      7)  impegno  ad  utilizzare, ai fini delle indagini analitiche,
laboratori   autorizzati   dal  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali  per  ciascuna  prova,  ed indicazione degli
stessi;
      8)   atto   d'impegno  a  consentire  l'accesso  nelle  proprie
strutture  al  personale  incaricato  di  effettuare  le ispezioni di
vigilanza;
      9)  atto  d'impegno  a  mantenere  la segretezza in ordine alle
informazioni  e  ai  dati  acquisiti nell'esercizio dell'attivita' di
controllo;
      10)  atto  d'impegno  a  comunicare  all'autorita' di vigilanza
competente  tutte  le informazioni richieste o dovute nell'ambito dei
poteri di vigilanza;
      11)  atto  di impegno ad effettuare le attivita' autorizzate in
condizioni  di  parita'  a  tutti  gli  operatori  che  utilizzano la
denominazione.
      12)  tenuta  di  una  contabilita' apposita e separata relativa
alla  gestione  delle  attivita'  di  controllo al fine di assicurare
trasparenza sull'impiego delle risorse.
B - Obblighi dei soggetti incaricati al controllo
    1.  Comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato
nella  documentazione  presentata, la composizione della struttura di
controllo  e  dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di
attivita'   che   risultano   oggettivamente   incompatibili  con  il
mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
    2.  Comunicare  agli  enti  preposti (come previsto dal piano dei
controlli)  gli  esiti  delle  attivita'  ed in particolare delle non
conformita' al fine di consentire agli stessi l'adozione delle misure
e/o sanzioni previste dalla specifica normativa.
    3.  Tenere gli elenchi aggiornati degli operatori assoggettati al
sistema di controllo.
    4. Trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali ed alle regioni e le province autonome competenti, entro il
31 gennaio di ciascun anno, la relazione sull'attivita' dei controlli
svolti nell'anno precedente, contente almeno i seguenti dati per ogni
tipologia di controllo svolta su ciascuna DO:

              ---->  Vedere a pag. 22 della G.U.  <----

    5.   Consegnare   al  Ministero  ed  alle  regioni,  in  caso  di
scioglimento  o  revoca  dell'autorizzazione, tutta la documentazione
inerente il sistema di controllo.
    6.  Avere  procedure documentate per l'applicazione del piano dei
controlli.
    7. Avere procedure per l'accoglimento dei reclami.
    8. Effettuare l'estrazione del campione, ove previsto, con metodo
di  estrazione casuale, e darne comunicazione alla competente regione
e  al  Ministero.  Detto campione puo' essere integrato con controlli
mirati su indicazione delle strutture competenti in materia (Regione,
ICQ,  ecc.)  secondo  le  indicazioni  annualmente  fornite  da dette
strutture.
    9.  Fornire al personale istruzioni documentate ed aggiornate sui
propri compiti e responsabilita'.
    10. Mantenere  un  sistema  di  registrazione  e di archiviazione
delle attivita' di controllo, per un periodo minimo di cinque anni.