Allegato 1 A - Requisiti dei soggetti e procedure per l'autorizzazione La richiesta e' sottoscritta, con firma autenticata, dal legale rappresentante del soggetto stesso e corredata da: 1) documentazione che illustra il suo stato giuridico; 2) copia del verbale dell'organismo statutario competente, che autorizza il legale rappresentante a richiedere l'autorizzazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per lo svolgimento di attivita' di controllo; 3) per i Consorzi di tutela di cui al punto a) dell'art. 3 del presente decreto, attestazione di rappresentativita' della produzione di competenza dei vigneti della zona delimitata rivendicata a D.O.C. o D.O.C.G., pari almeno al 66%, riferita all'anno precedente alla presentazione dell'istanza medesima, qualora il controllo riguardi la DO tutelata; 4) indicazione di personale qualificato (direttivo, amministrativo, tecnico) con relativo organigramma, e illustrazione delle responsabilita' e dei rapporti esistenti tra le diverse funzioni; 5) il personale responsabile del piano dei controlli dei soggetti di cui all'art. 3 del presente decreto deve possedere una comprovata esperienza nel settore vitivinicolo di almeno cinque anni; il restante personale addetto all'attivita' di controllo deve possedere una comprovata esperienza nel settore vitivinicolo di almeno tre anni; 6) indicazione dell'articolazione delle strutture operative a livello territoriale; 7) impegno ad utilizzare, ai fini delle indagini analitiche, laboratori autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per ciascuna prova, ed indicazione degli stessi; 8) atto d'impegno a consentire l'accesso nelle proprie strutture al personale incaricato di effettuare le ispezioni di vigilanza; 9) atto d'impegno a mantenere la segretezza in ordine alle informazioni e ai dati acquisiti nell'esercizio dell'attivita' di controllo; 10) atto d'impegno a comunicare all'autorita' di vigilanza competente tutte le informazioni richieste o dovute nell'ambito dei poteri di vigilanza; 11) atto di impegno ad effettuare le attivita' autorizzate in condizioni di parita' a tutti gli operatori che utilizzano la denominazione. 12) tenuta di una contabilita' apposita e separata relativa alla gestione delle attivita' di controllo al fine di assicurare trasparenza sull'impiego delle risorse. B - Obblighi dei soggetti incaricati al controllo 1. Comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione della struttura di controllo e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. 2. Comunicare agli enti preposti (come previsto dal piano dei controlli) gli esiti delle attivita' ed in particolare delle non conformita' al fine di consentire agli stessi l'adozione delle misure e/o sanzioni previste dalla specifica normativa. 3. Tenere gli elenchi aggiornati degli operatori assoggettati al sistema di controllo. 4. Trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alle regioni e le province autonome competenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la relazione sull'attivita' dei controlli svolti nell'anno precedente, contente almeno i seguenti dati per ogni tipologia di controllo svolta su ciascuna DO: ----> Vedere a pag. 22 della G.U. <---- 5. Consegnare al Ministero ed alle regioni, in caso di scioglimento o revoca dell'autorizzazione, tutta la documentazione inerente il sistema di controllo. 6. Avere procedure documentate per l'applicazione del piano dei controlli. 7. Avere procedure per l'accoglimento dei reclami. 8. Effettuare l'estrazione del campione, ove previsto, con metodo di estrazione casuale, e darne comunicazione alla competente regione e al Ministero. Detto campione puo' essere integrato con controlli mirati su indicazione delle strutture competenti in materia (Regione, ICQ, ecc.) secondo le indicazioni annualmente fornite da dette strutture. 9. Fornire al personale istruzioni documentate ed aggiornate sui propri compiti e responsabilita'. 10. Mantenere un sistema di registrazione e di archiviazione delle attivita' di controllo, per un periodo minimo di cinque anni.