Art. 15.
  Gli  oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2007 faranno
carico  al  capitolo 2214 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) dello
stato  di  previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze  per  l'anno  stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni
successivi.
  L'onere  per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario
2012,  fara'  carico  al  capitolo che verra' iscritto nello stato di
previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze
per   l'anno  stesso,  e  corrispondente  al  capitolo  9502  (unita'
previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in
corso.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 10 aprile 2007

                                    p. Il direttore generale: Cannata