IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune; Visto il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR; Visto il regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006, relativo alle irregolarita' e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonche' all'instaurazione di un sistema di informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio; Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede che il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, determina il limite al numero degli organismi pagatori e stabilisce le modalita' e le procedure per il relativo riconoscimento; Visti gli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 relativi al Sistema informativo agricolo nazionale, quale servizio di interesse pubblico; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 ottobre 2000, recante criteri per la determinazione del numero e delle modalita' di riconoscimento degli organismi pagatori; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 ottobre 2006, recante individuazione dell'autorita' competente per le funzioni istruttorie relative al rilascio ed al ritiro del riconoscimento degli organismi pagatori e per l'esecuzione dei compiti assegnati dal regolamento (CE) n. 885/2006; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 ottobre 2006, recante riconoscimento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) quale organismo di coordinamento per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1290/2005; Ritenuto che le modifiche apportate dai citati regolamenti al quadro normativo relativo alla disciplina degli organismi pagatori rendono necessaria l'adozione di nuove modalita' e procedure, pur rimanendo invariato il limite di organismi pagatori istituibili dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 15 marzo 2007; Decreta: Art. 1. Riconoscimento degli organismi pagatori 1. Le autorita' competenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano inoltrano, con lettera raccomandata a.r., apposita istanza al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai fini del riconoscimento di organismo pagatore dei servizi ed organismi dalle stesse istituiti, nonche' al Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale delle politiche agricole, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, quale Servizio competente ai fini delle funzioni istruttorie. 2. L'istanza deve specificare i regimi di spesa per i quali e' richiesto il riconoscimento di organismo pagatore. Alla copia dell'istanza indirizzata al Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari deve essere allegata la seguente documentazione: a) l'atto costitutivo dell'organismo o del servizio e, ove prescritto, lo statuto, da cui devono risultare i poteri, gli obblighi e le responsabilita' dell'organismo o del servizio, nonche' la struttura amministrativa ed organizzativa, la definizione delle funzioni e della pianta organica con evidenziazione che i contratti di lavoro del personale dell'organismo diano un'adeguata garanzia di stabilita', in coerenza con il regolamento (CE) n. 885/2006; b) le attivita' di formazione del personale; c) gli eventuali atti formali attraverso i quali si attribuisce ad altri organismi o servizi la delega di funzioni di cui al paragrafo 1, lettera C) dell'Allegato 1 al regolamento (CE) n. 885/2006; d) le procedure amministrative, contabili e di controllo interno sulla base delle quali saranno effettuati i pagamenti in attuazione delle norme comunitarie; e) le procedure e la documentazione per i regimi di spesa per i quali e' richiesto il riconoscimento; f) le disposizioni adottate per la tutela degli interessi finanziari della UE; g) la verifica dell'organismo di coordinamento dell'idoneita' del sistema informatico dell'organismo o del servizio ad assicurare il corretto e regolare flusso dei dati necessari agli adempimenti previsti dalla regolamentazione comunitaria; h) il sistema istituito per individuare tutti gli importi dovuti e per registrare in un registro dei debitori tutti i debiti prima che vengano riscossi; i) le misure adottate e gli atti comprovanti l'assenza di conflitti di interesse; l) il mansionario. 3. Ai fini del riconoscimento, gli organismi o servizi istituiti dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano si conformano ai criteri contenuti nell'Allegato 1 al regolamento (CE) n. 885/2006, nonche' alle specifiche linee direttrici dettate dalla Commissione europea. 4. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di riconoscimento di cui al comma 1, il Servizio competente comunica, con lettera raccomandata a.r., all'organismo o servizio ed alla regione o provincia autonoma di Trento e Bolzano il calendario delle verifiche, ai fini del riscontro delle condizioni per il riconoscimento previste dalla regolamentazione comunitaria. Il termine entro il quale il Servizio competente completa l'istruttoria e' fissato in novanta giorni dalla data di inizio dell'attivita' di verifica. 5. Entro trenta giorni dal completamento dell'attivita' di verifica di cui al comma 4, il Servizio competente presenta un'apposita relazione, unitamente all'avviso dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Qualora l'organismo o servizio soddisfi tutte le condizioni prescritte il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adotta l'atto di riconoscimento. 6. Qualora dal completamento delle verifiche non risultino soddisfatte le condizioni prescritte per il riconoscimento il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in conformita' all'art. 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 885/2006, fornisce all'organismo o servizio, con lettera raccomandata a.r., istruzioni indicanti le condizioni da rispettare, eventualmente accordando con apposito decreto il riconoscimento a titolo provvisorio per un periodo che sara' fissato in funzione della gravita' del problema incontrato e, comunque, non superiore a dodici mesi. 7. Il riconoscimento a titolo provvisorio e' accordato nelle ipotesi in cui le carenze riscontrate non incidano sulla regolarita' delle operazioni oggetto di finanziamento comunitario. 8. Le competenze e le funzioni previste dal regolamento (CE) n. 1290/2005 e dal regolamento (CE) n. 885/2006 sono attribuite all'organismo pagatore con decorrenza dalle campagne agrarie o annualita' che iniziano nell'esercizio finanziario successivo a quello del riconoscimento.