IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno
2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  885/2006  della  Commissione  del
21 giugno  2006,  recante  modalita'  di applicazione del regolamento
(CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento
degli  organismi  pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei
conti del FEAGA e del FEASR;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1848/2006  della  Commissione del
14 dicembre  2006,  relativo  alle  irregolarita' e al recupero delle
somme   indebitamente  pagate  nell'ambito  del  finanziamento  della
politica  agricola  comune nonche' all'instaurazione di un sistema di
informazione  in  questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n.
595/91 del Consiglio;
  Visto  il  decreto  legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive
modifiche  ed  integrazioni,  recante  la  soppressione  dell'AIMA  e
l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
  Visto  in  particolare  l'art.  3, comma 2, del decreto legislativo
27 maggio  1999,  n.  165, e successive modifiche ed integrazioni, il
quale  prevede  che il Ministro delle politiche agricole e forestali,
con  proprio  decreto,  determina il limite al numero degli organismi
pagatori  e  stabilisce  le  modalita' e le procedure per il relativo
riconoscimento;
  Visti  gli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998,
n.  173  relativi  al  Sistema  informativo agricolo nazionale, quale
servizio di interesse pubblico;
  Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
12 ottobre  2000,  recante criteri per la determinazione del numero e
delle modalita' di riconoscimento degli organismi pagatori;
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  20 ottobre  2006,  recante  individuazione  dell'autorita'
competente  per  le  funzioni  istruttorie relative al rilascio ed al
ritiro del riconoscimento degli organismi pagatori e per l'esecuzione
dei compiti assegnati dal regolamento (CE) n. 885/2006;
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 31 ottobre 2006, recante riconoscimento dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA) quale organismo di coordinamento per
l'espletamento  dei  compiti  di  cui  all'art.  6,  paragrafo  3 del
regolamento (CE) n. 1290/2005;
  Ritenuto  che  le  modifiche  apportate  dai  citati regolamenti al
quadro  normativo  relativo  alla disciplina degli organismi pagatori
rendono  necessaria  l'adozione  di  nuove modalita' e procedure, pur
rimanendo invariato il limite di organismi pagatori istituibili dalle
regioni e province autonome di Trento e Bolzano;
  Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 15 marzo 2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
               Riconoscimento degli organismi pagatori
  1.  Le autorita' competenti delle regioni e delle province autonome
di  Trento  e  Bolzano  inoltrano,  con  lettera  raccomandata  a.r.,
apposita  istanza  al  Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali,  ai  fini  del  riconoscimento  di  organismo pagatore dei
servizi  ed organismi dalle stesse istituiti, nonche' al Dipartimento
delle  filiere  agricole ed agroalimentari - Direzione generale delle
politiche  agricole,  via  XX settembre  n.  20  -  00187 Roma, quale
Servizio competente ai fini delle funzioni istruttorie.
  2.  L'istanza  deve  specificare  i  regimi di spesa per i quali e'
richiesto   il  riconoscimento  di  organismo  pagatore.  Alla  copia
dell'istanza  indirizzata  al  Dipartimento delle filiere agricole ed
agroalimentari deve essere allegata la seguente documentazione:
    a) l'atto  costitutivo  dell'organismo  o  del  servizio  e,  ove
prescritto,  lo  statuto,  da  cui  devono  risultare  i  poteri, gli
obblighi  e le responsabilita' dell'organismo o del servizio, nonche'
la  struttura  amministrativa  ed organizzativa, la definizione delle
funzioni  e  della pianta organica con evidenziazione che i contratti
di  lavoro del personale dell'organismo diano un'adeguata garanzia di
stabilita', in coerenza con il regolamento (CE) n. 885/2006;
    b) le attivita' di formazione del personale;
    c) gli  eventuali  atti formali attraverso i quali si attribuisce
ad  altri  organismi  o  servizi  la  delega  di  funzioni  di cui al
paragrafo 1,  lettera  C)  dell'Allegato  1  al  regolamento  (CE) n.
885/2006;
    d) le  procedure amministrative, contabili e di controllo interno
sulla  base  delle quali saranno effettuati i pagamenti in attuazione
delle norme comunitarie;
    e) le  procedure  e la documentazione per i regimi di spesa per i
quali e' richiesto il riconoscimento;
    f) le   disposizioni  adottate  per  la  tutela  degli  interessi
finanziari della UE;
    g) la verifica dell'organismo di coordinamento dell'idoneita' del
sistema  informatico  dell'organismo  o del servizio ad assicurare il
corretto  e  regolare  flusso  dei  dati  necessari  agli adempimenti
previsti dalla regolamentazione comunitaria;
    h) il  sistema istituito per individuare tutti gli importi dovuti
e per registrare in un registro dei debitori tutti i debiti prima che
vengano riscossi;
    i) le  misure  adottate  e  gli  atti  comprovanti  l'assenza  di
conflitti di interesse;
    l) il mansionario.
  3.  Ai  fini  del riconoscimento, gli organismi o servizi istituiti
dalle  regioni  e province autonome di Trento e Bolzano si conformano
ai criteri contenuti nell'Allegato 1 al regolamento (CE) n. 885/2006,
nonche'  alle  specifiche  linee direttrici dettate dalla Commissione
europea.
  4.   Entro   trenta   giorni   dalla   ricezione   dell'istanza  di
riconoscimento  di  cui  al comma 1, il Servizio competente comunica,
con  lettera  raccomandata  a.r.,  all'organismo  o  servizio ed alla
regione  o provincia autonoma di Trento e Bolzano il calendario delle
verifiche,   ai   fini   del   riscontro   delle  condizioni  per  il
riconoscimento   previste   dalla  regolamentazione  comunitaria.  Il
termine  entro il quale il Servizio competente completa l'istruttoria
e'  fissato  in novanta giorni dalla data di inizio dell'attivita' di
verifica.
  5. Entro trenta giorni dal completamento dell'attivita' di verifica
di  cui  al  comma 4,  il  Servizio  competente  presenta un'apposita
relazione,  unitamente  all'avviso  dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura,  al  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali.   Qualora   l'organismo   o  servizio  soddisfi  tutte  le
condizioni prescritte il Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali adotta l'atto di riconoscimento.
  6.   Qualora   dal  completamento  delle  verifiche  non  risultino
soddisfatte   le  condizioni  prescritte  per  il  riconoscimento  il
Ministro   delle   politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  in
conformita' all'art. 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 885/2006,
fornisce  all'organismo  o  servizio,  con lettera raccomandata a.r.,
istruzioni  indicanti  le  condizioni  da  rispettare,  eventualmente
accordando   con   apposito   decreto   il  riconoscimento  a  titolo
provvisorio  per  un  periodo  che  sara'  fissato  in funzione della
gravita'  del problema incontrato e, comunque, non superiore a dodici
mesi.
  7.  Il  riconoscimento  a  titolo  provvisorio  e'  accordato nelle
ipotesi  in cui le carenze riscontrate non incidano sulla regolarita'
delle operazioni oggetto di finanziamento comunitario.
  8.  Le  competenze  e  le funzioni previste dal regolamento (CE) n.
1290/2005   e  dal  regolamento  (CE)  n.  885/2006  sono  attribuite
all'organismo  pagatore  con  decorrenza  dalle  campagne  agrarie  o
annualita'  che  iniziano  nell'esercizio  finanziario  successivo  a
quello del riconoscimento.