Art. 2. Riesame del riconoscimento 1. In conformita' all'art. 2, paragrafo 1 e 2, del regolamento (CE) n. 885/2006, il Servizio competente esercita una costante supervisione sugli organismi pagatori, anche per mezzo dell'esame delle certificazioni e delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, al fine di assicurare il soddisfacimento da parte dei medesimi dei criteri per il riconoscimento. 2. Tale attivita' di supervisione e' esercitata, altresi', sulla base di ogni utile elemento che l'organismo di coordinamento fornisce al Servizio competente attraverso un sistema informativo appositamente istituito di concerto. 3. Qualora una o piu' condizioni prescritte per il riconoscimento non siano piu' rispettate o presentino lacune, tali da incidere sulla capacita' di esercitare le funzioni proprie degli organismi pagatori, il Servizio competente sottopone a verifica il riconoscimento concesso all'organismo pagatore. 4. Sulla base delle risultanze della verifica di cui al comma 3, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali comunica all'organismo pagatore interessato il relativo piano di interventi correttivi da attuare nonche' il termine entro il quale lo stesso deve essere realizzato e che, comunque, non puo' essere superiore a dodici mesi. 5. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali informa la Commissione europea in merito al piano e alla sua esecuzione.