Art. 2.
                     Riesame del riconoscimento
  1. In conformita' all'art. 2, paragrafo 1 e 2, del regolamento (CE)
n.   885/2006,   il   Servizio   competente   esercita  una  costante
supervisione  sugli  organismi  pagatori,  anche per mezzo dell'esame
delle  certificazioni  e  delle  relazioni redatte dagli organismi di
certificazione, al fine di assicurare il soddisfacimento da parte dei
medesimi dei criteri per il riconoscimento.
  2.  Tale  attivita'  di supervisione e' esercitata, altresi', sulla
base di ogni utile elemento che l'organismo di coordinamento fornisce
al    Servizio   competente   attraverso   un   sistema   informativo
appositamente istituito di concerto.
  3.  Qualora  una o piu' condizioni prescritte per il riconoscimento
non siano piu' rispettate o presentino lacune, tali da incidere sulla
capacita' di esercitare le funzioni proprie degli organismi pagatori,
il   Servizio  competente  sottopone  a  verifica  il  riconoscimento
concesso all'organismo pagatore.
  4. Sulla base delle risultanze della verifica di cui al comma 3, il
Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari e forestali comunica
all'organismo  pagatore  interessato  il relativo piano di interventi
correttivi  da  attuare  nonche'  il termine entro il quale lo stesso
deve  essere  realizzato e che, comunque, non puo' essere superiore a
dodici mesi.
  5.  Il  Ministro  delle  politiche  agricole alimentari e forestali
informa  la  Commissione  europea  in  merito  al  piano  e  alla sua
esecuzione.