Art. 5. Potere sostitutivo 1. In caso di inerzia o inadempienza nell'esercizio delle funzioni svolte dagli organismi pagatori si applicano, su segnalazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e alle regioni e province autonome interessate, le procedure di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.