Art. 5.
                         Potere sostitutivo
  1.  In caso di inerzia o inadempienza nell'esercizio delle funzioni
svolte   dagli  organismi  pagatori  si  applicano,  su  segnalazione
dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura  al Ministro delle
politiche  agricole, alimentari e forestali e alle regioni e province
autonome  interessate,  le  procedure di cui all'art. 5, comma 3, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.