Art. 6.
                      Disposizioni transitorie
  1. In conformita' all'art. 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
885/2006,  qualora  un  organismo  pagatore, riconosciuto a norma del
regolamento  (CE) n. 1663/95, assuma responsabilita' di spesa che non
aveva  in  precedenza,  inoltra al Ministro delle politiche agricole,
alimentari  e  forestali  e  al  Dipartimento  di cui all'art. 1, con
lettera  raccomandata  a.r. ed entro il 30 aprile 2007, l'istanza per
un nuovo riconoscimento.
  2. L'istanza deve essere corredata della documentazione integrativa
correlata alla nuova assunzione di responsabilita' di spesa.
  3.  Il  Servizio competente comunica, con lettera raccomandata a.r,
il  calendario delle verifiche ai fini del riscontro delle condizioni
per il nuovo riconoscimento.
  4.  L'attivita'  di verifica e' espletata dall'autorita' competente
in  modo  da  consentire l'ultimazione della procedura di concessione
del nuovo riconoscimento entro il 16 ottobre 2007.
  5.  Sulla  base  della  relazione del Servizio competente e sentita
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura il nuovo riconoscimento e'
adottato   con   decreto   del  Ministro  delle  politiche  agricole,
alimentari   e  forestali,  qualora  l'organismo  soddisfi  tutte  le
condizioni a tal fine prescritte.
  6. Nel caso in cui le procedure gia' esistenti risultino modificate
in  virtu'  della  nuova  regolamentazione  comunitaria in materia di
FEASR,  il  Servizio  competente,  sulla  base  di  una comunicazione
effettuata  dall'organismo  di coordinamento, procede ad una verifica
delle medesime.
  Il  presente provvedimento e' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 27 marzo 2007
                                               Il Ministro: De Castro

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 283