Art. 6. Disposizioni transitorie 1. In conformita' all'art. 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 885/2006, qualora un organismo pagatore, riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 1663/95, assuma responsabilita' di spesa che non aveva in precedenza, inoltra al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e al Dipartimento di cui all'art. 1, con lettera raccomandata a.r. ed entro il 30 aprile 2007, l'istanza per un nuovo riconoscimento. 2. L'istanza deve essere corredata della documentazione integrativa correlata alla nuova assunzione di responsabilita' di spesa. 3. Il Servizio competente comunica, con lettera raccomandata a.r, il calendario delle verifiche ai fini del riscontro delle condizioni per il nuovo riconoscimento. 4. L'attivita' di verifica e' espletata dall'autorita' competente in modo da consentire l'ultimazione della procedura di concessione del nuovo riconoscimento entro il 16 ottobre 2007. 5. Sulla base della relazione del Servizio competente e sentita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura il nuovo riconoscimento e' adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, qualora l'organismo soddisfi tutte le condizioni a tal fine prescritte. 6. Nel caso in cui le procedure gia' esistenti risultino modificate in virtu' della nuova regolamentazione comunitaria in materia di FEASR, il Servizio competente, sulla base di una comunicazione effettuata dall'organismo di coordinamento, procede ad una verifica delle medesime. Il presente provvedimento e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 marzo 2007 Il Ministro: De Castro Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 283