Art. 2.
  Il decreto ministeriale 5 agosto 2004 e' modificato come segue:
    1) i commi 1 e 4 dell'art. 10 sono abrogati;
    2) dopo  il  comma  1 dell'art. 13 e' aggiunto il seguente comma:
«1-bis.  In  presenza  di  calamita'  naturali  di  cui  all'art. 40,
paragrafo  4,  lettera  c),  del  regolamento  (CE) n. 1782/2003, con
circolare  ministeriale e' consentito l'utilizzo, per l'alimentazione
del    bestiame,   delle   superfici   ritirate   dalla   produzione,
conformemente  a  quanto  stabilito  all'art.  32,  paragrafo  5, del
regolamento (CE) n. 795/2004.».
  Il  presente  decreto  e'  trasmesso  alla  Corte  dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 22 marzo 2007
                                               Il Ministro: De Castro

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 298