Art. 2. Il decreto ministeriale 5 agosto 2004 e' modificato come segue: 1) i commi 1 e 4 dell'art. 10 sono abrogati; 2) dopo il comma 1 dell'art. 13 e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. In presenza di calamita' naturali di cui all'art. 40, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 1782/2003, con circolare ministeriale e' consentito l'utilizzo, per l'alimentazione del bestiame, delle superfici ritirate dalla produzione, conformemente a quanto stabilito all'art. 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 795/2004.». Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 marzo 2007 Il Ministro: De Castro Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 298