Art. 2. Caratteristiche tecniche 1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 e, art. 10, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993, il fabbricante di appoggi strutturali o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA delle norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.