Art. 2.
                      Caratteristiche tecniche
    1.  Ai sensi dell'art. 6, comma 1 e, art. 10, comma 2 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  246/1993,  il  fabbricante di
appoggi   strutturali  o  il  suo  mandatario  stabilito  nell'Unione
europea,  dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il
prodotto,  secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato
3  al  presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA delle
norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.