IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IL MINISTRO DELL'INTERNO Viste la decisione della Commissione europea 95/467/EC del 24 ottobre 1995 con la quale e' fissato il sistema di attestazione della conformita' per i prodotti oggetto del presente decreto; Viste la comunicazione della commissione dell'Unione europea 2004/C 263/02 pubblicata nella Gazzetta delle Comunita' europee serie C263 del 26 ottobre 2004 contenente i riferimenti alla norma europea armonizzata EN 1337-7:2004; Vista la decisione della Commissione europea 96/589/EC del 24 giugno 1996, con la quale e' fissato il sistema di attestazione della conformita' per i prodotti oggetto del presente decreto; Viste la comunicazione della commissione dell'Unione europea 2001/C180/04 pubblicata nella Gazzetta delle Comunita' europee serie C180/8 del 26 giugno 2001 contenente i riferimenti alle norme europee armonizzate EN13249:2000, EN13250:2000, EN13251:2000, EN13252:2000, EN13253:2000, EN13254:2000, EN13255:2000, EN13256:2000, EN13257:2000, EN13265:2000; Visti i decreti relativi alla comunicazioni dei riferimenti delle norme armonizzate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della repubblica 21 aprile 1993, n. 246; Sentito il parere della Prima sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso con voto n. 169 nell'adunanza del 27 luglio 2004. Espletata, con notifica 2005/0238/I la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE; Decretano: Art. 1. Metodi di attestazione della conformita' 1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1. 2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente nel Giornale ufficiale dell'Unione europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di conformita', fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246. 3. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i sistemi di attestazione della conformita' ai requisiti di cui alle appendici ZA delle norme armonizzate, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto. 4. I relativi metodi di controllo della conformita' sono indicati nell'appendice ZA - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di attestazione della conformita» delle relative norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1.