IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
    Viste  la  decisione  della  Commissione  europea  95/467/EC  del
24 ottobre  1995  con  la quale e' fissato il sistema di attestazione
della conformita' per i prodotti oggetto del presente decreto;
    Viste  la  comunicazione  della  commissione  dell'Unione europea
2004/C 263/02 pubblicata nella Gazzetta delle Comunita' europee serie
C263  del 26 ottobre 2004 contenente i riferimenti alla norma europea
armonizzata EN 1337-7:2004;
    Vista  la  decisione  della  Commissione  europea  96/589/EC  del
24 giugno  1996,  con  la quale e' fissato il sistema di attestazione
della conformita' per i prodotti oggetto del presente decreto;
    Viste  la  comunicazione  della  commissione  dell'Unione europea
2001/C180/04  pubblicata nella Gazzetta delle Comunita' europee serie
C180/8 del 26 giugno 2001 contenente i riferimenti alle norme europee
armonizzate  EN13249:2000,  EN13250:2000, EN13251:2000, EN13252:2000,
EN13253:2000, EN13254:2000, EN13255:2000, EN13256:2000, EN13257:2000,
EN13265:2000;
    Visti i decreti relativi alla comunicazioni dei riferimenti delle
norme  armonizzate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
ai  sensi  dell'art.  1,  comma 4  del  decreto  del Presidente della
repubblica 21 aprile 1993, n. 246;
    Sentito il parere della Prima sezione del Consiglio superiore dei
lavori  pubblici,  reso  con  voto n. 169 nell'adunanza del 27 luglio
2004.
    Espletata,  con  notifica 2005/0238/I la procedura d'informazione
di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;
                             Decretano:
                               Art. 1.
              Metodi di attestazione della conformita'
    1.  I  prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle
relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.
    2.  Gli  aggiornamenti  delle  norme  europee  armonizzate  i cui
estremi  saranno  riportati  progressivamente  nel Giornale ufficiale
dell'Unione  europea  e  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana,   costituiscono   riferimento   per  l'aggiornamento  della
dichiarazione  di  conformita',  fatto  salvo,  in  ogni caso, quanto
previsto  dall'art.  6,  commi 3 e 4 del decreto del Presidente della
Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246.
    3.  Ai  sensi dell'art. 6, commi 2 e 3 del decreto del Presidente
della  Repubblica  21 aprile  1993, n. 246, i sistemi di attestazione
della  conformita'  ai requisiti di cui alle appendici ZA delle norme
armonizzate, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.
    4. I relativi metodi di controllo della conformita' sono indicati
nell'appendice  ZA  - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di attestazione della
conformita»   delle   relative  norme  europee  armonizzate  elencate
nell'allegato 1.