Art. 3. Termini di impiego dei prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto 1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, e consentito non oltre nove mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora gia' scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione. Roma, 11 aprile 2007 Il Ministro delle infrastrutture Di Pietro Il Ministro dello sviluppo economico Bersani Il Ministro dell'interno Amato