Art. 3.
Termini  di  impiego  dei  prodotti  privi di marcatura CE ovvero con
            marcatura CE non conforme al presente decreto
    1.  L'impiego  dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi
sul  mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi
di  marcatura  CE  ovvero  con  marcatura CE non conforme al presente
decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche
nazionali,  e  consentito  non oltre nove mesi dalla data di scadenza
del  periodo di coesistenza, ovvero, qualora gia' scaduto, dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
    Il  presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed  entra in vigore quindici giorni dopo la sua
pubblicazione.
      Roma, 11 aprile 2007

                  Il Ministro delle infrastrutture
                              Di Pietro

                Il Ministro dello sviluppo economico
                               Bersani

                      Il Ministro dell'interno
                                Amato