Art. 11.
Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative
         ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
  1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore
del  presente  provvedimento,  le emittenti radiofoniche e televisive
locali   che  trasmettono  messaggi  politici  autogestiti  a  titolo
gratuito:
    a) rendono  pubblico  il loro intendimento mediante un comunicato
da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel
comunicato  l'emittente locale informa i soggetti politici che presso
la  sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico
e  la  persona  da  contattare,  e' depositato un documento, che puo'
essere   reso   disponibile   anche   sul  sito  Web  dell'emittente,
concernente  la  trasmissione  dei  messaggi,  il  numero massimo dei
contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard
tecnici  richiesti  e  il termine di consegna per la trasmissione del
materiale  autoprodotto.  A  tale  fine,  le  emittenti possono anche
utilizzare   i  modelli  MAG/1/EPC  resi  disponibili  nel  sito  Web
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it
    b) inviano,   anche  a  mezzo  telefax,  al  competente  comitato
regionale  per  le  comunicazioni  o, ove non costituito, al comitato
regionale  per  i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorita'
per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  il  documento  di  cui alla
lettera a),  nonche',  possibilmente  con  almeno  cinque  giorni  di
anticipo,  ogni  variazione  apportata  successivamente  al documento
stesso   con   riguardo   al  numero  dei  contenitori  e  alla  loro
collocazione  nel  palinsesto.  A  quest'ultimo  fine,  le  emittenti
possono  anche  utilizzare  i  modelli MAG/2/EPC resi disponibili nel
predetto sito Web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
  2.  A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di entrata in
vigore  del  presente provvedimento e fino al giorno di presentazione
delle  candidature,  i  soggetti politici interessati a trasmettere i
suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle
emittenti  e ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o,
ove   non   costituiti,   ai   comitati   regionali   per  i  servizi
radiotelevisivi,  che  ne informano l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni,   le  proprie  richieste,  indicando  il  responsabile
elettorale  e  i  relativi  recapiti, la durata dei messaggi, nonche'
dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che
interessino   almeno   un   quarto   degli   elettori  chiamati  alle
consultazioni. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli
MAG/3/EPC  resi  disponibili nel predetto sito Web dell'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni.