Art. 12.
Numero   complessivo  dei  messaggi  politici  autogestiti  a  titolo
                              gratuito
  1.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  ove  non
diversamente   regolamentato,  approva  la  proposta  del  competente
comitato  regionale  per  le comunicazioni o, ove non costituito, del
comitato  regionale  per  i  servizi  radiotelevisivi,  ai fini della
fissazione  del  numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti
da  ripartire  tra i soggetti politici richiedenti, in relazione alle
risorse   disponibili   previste   dal  decreto  del  Ministro  delle
comunicazioni  adottato  di  concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze  e  concernente  la  ripartizione  tra le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  della somma stanziata per
l'anno 2007.