Art. 12. Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito 1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, ove non diversamente regolamentato, approva la proposta del competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti, in relazione alle risorse disponibili previste dal decreto del Ministro delle comunicazioni adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e concernente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della somma stanziata per l'anno 2007.